LE MODALITA’ DELLA RICEZIONE DELLA POSTA E LA COLLOCAZIONE DELLE CASSETTE POSTALI E' REGOLATA DAI SEGUENTI ARTICOLI DEL DECRETO 9 APRILE 2001 DEL MINISTERO  DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

 

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Art. 39.
Nuclei familiari

Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.


Art. 40.
Imprese

Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa può indicare i nomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.


Art. 41.
Autorità e uffici pubblici

Gli invii spediti ad autorità ed uffici pubblici aventi più sedi in una località, qualora I'indirizzo non consenta di individuare I'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della località
indicata.
Le autorità e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione.


Art. 42.
Comunità, enti, persone giuridiche, associazioni e simili

Gli invii diretti a comunità, enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante o al personale incaricato.
I1 legale rappresentante può indicare i nomi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta.


Art. 43.
Ritiro degli invii presso I'ufficio postale

Il destinatario, o altra persona abilitata, può ritirare gli invii in giacenza, con le modalità di cui agli articoli precedenti, presso I'ufficio postale di distribuzione, che accerta in forme idonee I'identità di
chi si presenta per il ritiro.


Art. 44.
Esito della consegna

Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modi indicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamente recapitati.

Art. 45.
Cassette

Per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere.
Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari.
Le cassette devono recare, ben visibile, I'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.


Art. 46.
Ubicazione

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con I'ufficio postale di distribuzione.


Art. 47.
Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette delle lettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.


Art. 48.
Adeguamento delle cassette non conformi

I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste da Poste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termine concordato con I'ufficio richiedente.

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