08/07/2010

 

Protocollo n. 94288 / 2010

 

Provvedimento concernente l’effettuazione delle ritenute alla fonte ai sensi dell’articolo 25

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai

contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme

riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

 DISPONE

 

 

 

1. Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici

 

1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.

1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni;

b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

 

2. Adempimenti della banca e delle Poste Italiane SPA

 

2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute di cui al punto 1 sono tenute ai seguenti adempimenti:

a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;

b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22.07.1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 22.07.1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate;

 

Motivazioni

 

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale prevede che le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

In particolare, con il presente provvedimento, sono individuate le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte introdotta dal citato articolo 25 nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane SPA. Detti soggetti devono operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenuta d’acconto, con obbligo di rivalsa, effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto effettuate al beneficiario stesso e indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

 

Disciplina normativa di riferimento

 

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria per il 1998);

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma, 30 giugno 2010

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera