DI SEGUITO:

CIRC. MIN. FINANZE E LL.PP. 11 MAGGIO 1998 n.121/E
GUIDA  MIN. FINANZE AGLI INTERVENTI AGEVOLATI
I QUESITI PIU' FREQUENTI
INTERVENTI NELLE ABITAZIONI CON DETRAZIONE IRPEF
INTERVENTI  NELLE PARTI COMUNI CON DETRAZIONE IRPEF

 
Circ. Min. Finanze e LL. PP. 11 maggio   1998, n. 121/E
Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della L, 27 dicembre 1991, n. 449. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di   ripristino delle unità unità immobiliati dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti. 

1 Premessa

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41 (concernente il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della  L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di approvazione, con le relative istruzioni, del modulo da tilizzare per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori)  nonché la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, illustrativa delle disposizioni riguardanti la detrazione dei 41% spettante per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Ernilia-Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla pubblicazione dei citati miti amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in merito ad aspetti particolari che interessano la materia di cui trattasi, con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti per consentire un'uniforrne applicazione delle disposizioni in commento.

2. SOGGETTI AMMESSI A USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE

Con la richiamata circolare n. 57/E è stato precisato che la detrazione  fini dell'irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico, al possessore o al detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori e cioè, al proprietario o al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all'inquilino o al comodatario. E' stato, inoltre, specificato che tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative  non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, mentre i 
soci di cooperative a proprietà ìndivisa, assegnatari di alloggi, sono compresi tra i detentori dell'immobile. Nella rnenzionata circolare è stato inoltre chiarito che il possessore o detentore dell'unità immobiliare residenziaile può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se  l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzaii gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima.
La stessa circolare ha precisato che la detrazione trova, altresì, applicazione nei confronti dei soggetti  di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono  redditi in forma associata (cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita sernplice e soggetti a questi equiparati nonché imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla base delle quote di pariccipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del Tuir.
Ciò premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori chiarimento.

2.1 Familiari conviventi
La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale riguardo è opportuno precisare che per i familiari, ai fini delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito dall'essere «un familiare., nel senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile. Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione atta a comprovare tale situazione. Si fa tuttavia presente che la predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà, invece, essere esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria. Si precisa, infine, che nell'indicata ipotesi la detrazione compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente che fruisce della detrazione.

2.2 Futuro acquirente
La detrazione compete, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per aver diritto alla detrazione è necessario che: a) sia stato regolarmente effettuato un compromesso di vendita dell'unità immobiliare; b) per detto compromesso sia effettuata la registrazione presso l'ufficio del registro competente; e) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente deve presentare al centro di servizio competente. Non è richiesta l'autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. E' appena il caso di precisare che la detrazione compete soltanto per le spese relative agli interventi di recupero e 
di ristrutturazione effettuati sull'unità immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle relative all'acquisto dell'unità immobiliare.

2.3 Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria abitazione
L'imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su un'unità immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del 41% delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso corispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore e, pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile è tenuto, ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo il valore normale e a emettere la relativa fattura. Analoga previsione non si rinviene ai fini della determinazione del reddito d'impresa; infatti l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni indicati nel comma I dello stesso articolo 531, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, mentre in detto articolo non sono menzionate le prestazioni di servizio rese per le stesse finalità. Pertanto, considerato che le predette prestazioni di servizio non rilevano nella detertninazione del reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini del particolare reddito in quanto non inerenti all'attività svolta.
Tanto premesso si ritiene che l'imprenditore in questione ha diritto alla detrazione del 41% sia relativamente all'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente, per le spese di interventi realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di personale della propria impresa, non è necessario che le relative spese siano comprovate da un pagamento con bonifico poiché l'utilizzo risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore e dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione Iva.

2.4 Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41% sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.

2.5 Soci di cooperative a proprietà divisa e a proprietà indivisa
Come già detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i soci di cooperative, sia a proprietà divisa, in quanto possessori dell'immobile, che a proprietà indivisa, in quanto detentori dell'immobile. Ciò premesso vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.

2.5.1. Soci di cooperative a proprietà divisa
I soci di cooperative a proprietà divisa per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari possedute devono attenersi alle istruzioni impartite per i possessori e, quindi, non devono allegare al modulo di comunicazione della data di inizio dei lavori all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo può essere inviato al centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In quest'ultirno caso, nello spazio del citato modulo riservato all'indicazione del codice fiscale del condominio, deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa. Devono inoltre essere osservate le istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i pagamenti possono essere effettuati tramite bordfico oltre che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
Il possesso dell'unità immobiliare da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico verbale di assegnazione dell'unità immobiliare da parte della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è necessario richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa e indicare i relativi estremi nell'apposito spazio del modulo di comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio dei lavori.

2.5.2 Soci di cooperative a proprietà indivisa
Per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari detenute, i soci di cooperative a proprietà indivisa devono osservare le istruzioni impartite per i detentori. Pertanto tali soggetti devono allegare al modulo di comunicazione della data di inizio dei lavori all'amministrazione finanziaria anche la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell'edificio, comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo può essere inviato al Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In quest'ultimo caso, nello spazio riservato all'indicazione del codice fiscale del condominio deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa. Devono inoltre essere osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi, e in questo caso i relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
La detenzione dell'unità immobiliare da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico verbale della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è necessario richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa e indicare i relativi estremi nell'apposito spa:zio del rnodulo di comunicazione dell'inizio dei lavori.

2.6 Unico proprietario di un intero edificio
Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, «parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 » del Codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto,  alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori.

3.LIMITE DI SPESA SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE 

E' stato già chiarito che il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41%, al fine di determinare la detrazione in esame, va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia sull'abitazione che sulla pertinenza dell'abitazione, il contribuente può calcolare la detrazione su un iinporto massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 qualora si tratti di unità immobiliari distintamente accatastate. Se, invece, la pertinenza è accatastata unicamente all'abítazione e, quindi, è priva di rendita catastale propria, trattandosi di una sola unità immobiliare il contribuente può calcolare la detrazione d'imposta su un importo massimo di 150 milioni per ciascun anno.
Va peraltro ribadito che la detrazione spetta anche nell'ipotesi in cui i lavori sono eseguiti soltanto su una pertinenza di un'abitazione, autonomamente accatastata, senza che sull'abitazione stessa venga eseguita alcuna opera. In tale ipotesi la detrazione può essere calcolata su un importo massimo, per ciascun anno, di 150 rnilioni.
Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengano eseguiti interventi su un'unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 150 milioni per ciascun periodo d'imposta, anche se al tertnine dei lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari autonome.

4. INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO  ALLA DETRAZIONE

Nella circolare 57/E è stato chiarito che danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia realizzati sulle - parti comuni di edificio -, così come definite dall'art. 1117 del Codice civile;
b) interventi di cui alla precedente lettera a), con l'esclusione della sola manutenzione ordinaria, realizzati sulle «singole unità immobiliari residenziali».
E' stato precisato, inoltre, che si tratta degli interventi di ricupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali e che gli interventi in questione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali siti nel territorio dello Stato, rimanendo esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa previsione normativa è necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano -censiti dall'ufficio del catasto-, oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e che sia stata pagata l'ICI 
per  per l'anno 1997, ove dovuta.
Va ribadito che hanno diritto alla detrazione gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione degli interventi di nuova costruzione. In tale condizione e in via generale si ritiene che possono essere computati nella base di calcolo della detrazione fiscale, nella misura prevista dalla legge, i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia. Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.
Occorre, inoltre, precisare che le categorie individuate dall'art.1 della L. 27 dicembre. 1997, n. 449 (fìnalizzate al contenimento acustico, messa a norma degli edifici, ecc.), sono da intendersi aggiuntive a quelle di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e pertanto, ai fini della detrazione fiscale, costituiscono fattispecie autonome e indipendenti dalla corrispondenza alle categorie di cui al citato art. 31. Ne deriva, a titolo esemplificativo, che i costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, secondo i parametri previsti dalla legge 447 del 1995, pur corrispondendo a interventi di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione fiscale, a condizione che la scheda prodotta dal costruttore certifichi l'ottenimento dei parametri fissati dalla predetta legge n. 447 del 1995; nell'ambito di tali norme specifiche è ammissibile, sempre a titolo esemplificativo, la detrazione fiscale per la realizzazione di un'antenna comune, in sostituzione delle antenne private, in quanto si ritiene che tale opera possa rientrate nella finalità di -cablaggio- degli edifici. 
In particolare, nelle ipotesi di interventi di adeguamento degli impianti alla legge n. 46 del 1990, non è compresa la sostituzione integrale dell'impianto ascensore, ma solamente le parti elettriche e le apparecchiatura soggette all'adeguamento predetto, mentre invece tale sostituzione è ammissibile allo sgravio fiscale se realizza un adeguamento alle normative sul superamento delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la categoria dei parcheggi pertinenziali, il richiamo alla legge n. 122 del 1989 deve intendersi nel senso che la realizzazione di nuove superfici di parcheggio, ai fini dell'applicazione dello sgravio fiscale, deve essere sempre accompagnata dall'asservimento pertinenziale a un'unità immobiliare esistente.

5. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE E DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE  D'IMPOSTA

Si è già detto che le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi d'imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nella circolare 57/E e ulteriormente chiarite nel paragrafo precedente, se rimaste effettivamente a carico, danno diritto a una detrazione del 41% dall'iRPEF dovuta per gli stessi anni e che l'importo massimo delle suddette spese sul quale è possibile calcolare la detrazione non può superare, per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi. E' stato inoltre chiarito che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute e quindi la detrazione è effettuata con riferimento al criterio di cassa. Pertanto le spese devono intendersi sostenute alloorquando viene eseguito il pagamento e il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura delle spese.
In merito agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, è stato precisato che rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, il momento in cui l'amministratore o altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese e che ciascun condomino deve calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente saldate al condominio entro la fine del periodo d'imposta. Così, per esempio, se il pagamento delle spese da parte dell'amministratore è avvenuto nel 1998, ciascun condomino può calcolare la detrazione, su tutte le quote di spese che, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assernbleare, ha versato a tal titolo. In tal modo rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997 o in anni precedenti per consentire all'amministratore di procedere nel 1998 al pagamento degli interventi, mentre restano escluse le quote non saldate dal condomino entro il 31 dicembre 1998, anche se l'amministratore ha provveduto al pagamento. E' pertanto esclusa la possibilità di calcolare la detrazione relativamente a opere eseguite negli anni considerati dal legislatore, ma, per effetto di rateazioni concordate, pagate dopo il 1999.
Nell'ambito delle spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto, sono  state evidenziate le spese per:
-progettazione dei lavori; 
-acquisto di materiali; 
-esecuzione dei lavori;
-altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento; 
-relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
-perizie e sopralluoghi; 
-imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
-oneri di urbanizzazione; 
-altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
E' stato, inoltre, chiarito che la detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi . In alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo.
L'opzione, in base all'art. 2 del regolamento di attuazione, è effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono sostenute le spese. L'importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta non fruita in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulata alla quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può essere richiesta in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno successivo e non può essere richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997. Va ora chiarito che in casi di spese sostenute sia nell'anno 1998 sia nel 1999, l'opzione effettuata in un anno per la ripartizione in cinque o dieci anni non vincola la scelta per la suddivisione delle spese nel secondo anno; pertanto, è possibile ripartire, per esempio, in cinque anni le spese sostenute nel 1998 e in dieci anni quelle sostenute nel 1999.

6.CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

E' stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti, interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Detta riduzione è connessa alla circostanza che per fruire della detrazione è necessario che le spese siano rimaste 
effettivamente a carico; si ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'an. 16, comma 1, lett. n-bis), del Tuir, che prevede l'assoggettamento a tassazione- separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle. eventualmente che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto, per esempio, in presenza di quattro unità sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni e per le quali è stato erogato un contributo di 300 milioni, la detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver sottratto il contributo.

7. ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE 

Come già precisato con decreto n. 41 del 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Dette modalità contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva ovvero mediante l'intervento delle Aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni; inoltre, negli anzidetti provvedimenti vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
Come precisato nella circolare n. 57/E, l'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata,
al centro di servizio delle  imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 unicamente al regolamento stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati (anche se già terminati) prima dell'entrata in vigore del regolamento (che si verifica decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va effettuata entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e cioè entro il 7 maggio 1998.
Al modulo che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento,vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori, e cioè, a seconda della tipologia dei lavori, la concessione, l'autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori. Nel caso della manutenzione ordinaria non essendo previsto alcun titolo abilitativo e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera assembleare.
-in mancanza dei dati catastali, copia della  domanda di accatastamento. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non sono stati ancora accatastati in forza dell'art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, che ha differito il terrnine originariamente previsto per l'accatastarnento al 31 dicembre 1998, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata, ciò anche nell'ipotesi che il suddetto accatastamento venga richiesto dopo la scadenza del termine previsto nell'articolo in questione, in quanto i lavori non siano ultimati a detta data. In quest'ultimo caso, cioè per l'accatastamento oltre il terrnine previsto, si perdono i benefici previsti dalle disposizioni specifiche in materia di accatastamento di fabbricati  che hanno perso i requisiti di ruralità;
-fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici relativa all'anno 1997, se dovuta.Non va allegata la copia per esempio, se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore che nel 1997 non era tenuto al pagamento dell'Ici in quanto non possedeva l'immobile. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si ritiene opportuno precisare che, in caso di effettuazione di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere allegata. Resta fermo che tale documentazione dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
-fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta d'interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasrnesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente;
- dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori. In caso di lavori eseguiti dal detentore dell'irnrnobile, se diverso dai familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori.
Conformemente alle disposizioni recate dall'art. 4 della legge n. 15 dei 1968, il contribuente può allegare, in luogo della suindicata documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti di essere in possesso di tutta la suddetta documentazione e di essere pronto a esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari. Tale dichiarazione, con firma autenticata, è esente da imposta di bollo in applicazione dell'art. 5, comma 1, della tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. In questo caso devono comunque essere barrate le specifiche caselle del modulo anche se l'unica documentazione allegata è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Va precisato che vanno trasmesse al centro di servizio tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa. Inoltre è opportuno chiarire che, poiché la comunicazione al centro di servizio va fatta prima dell'inizio dei lavori (ovvero entro il 7 maggio per quelli già iniziati, anche se terminati), nessuna ulteriore comunicazione va trasmessa se cambia la ditta che esegue i lavori o se questi si protraggono per più anni.
Qualora siano eseguiti congiuntamente lavori su parti comuni e lavori su parti di singole proprietà ma che generalmente sono effettuati insieme a quelli delle parti comuni (per esempio i frontalini dei balconi), può essere trasmesso all'amrninistrazione finanziaria un solo modulo per la comunicazione della data di inizio lavori da parte di uno dei condomini o dall'amministrazione del condominio.
La lett. b) dell'art. 1, comma 1, dei regolamento prevede l'attivazione della vigilanza in rnateria di sicurezza dei cantieri. Detta previsione normativa stabilisce, infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario inoltrare preventivamente all'Asl competente nel territorio in cui si svolgono i lavori una comunicazione con raccomandata a.r. nella quale sono riportate le seguenti informazioni:
-ubicazione dei lavori e committente;
-natura delle opere da realizzare;
-impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
- data di inizio dei lavori;
La comunicazione all'Asl effettuata a norma dei D.L.vi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, libera il contribuente dall'obbligo dell'invio di questa ulteriore raccomandata. Va inoltre precisato che la comunicazione in questione non va effettuata nelle ipotesi in cui i decreti legislativi richiamati non prevedono l'obbligo della notifica preliminare all'Asl. Per i lavori già iniziati o terminati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 41 del 1998 la comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere effettuata. Si ricorda, tuttavia, che, come precisato al paragrafo 8, il
contribuente decade dal diritto alla detrazione qualora risultino violate le disposizioni di cui ai citati D.L.vi n. 626 del 1994 e n. 494 dei 1996.
In base all'art. 1, comrna 1, lett. d), del regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va comunque indirizzata all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivarnente. Al riguardo si precisa che il limite di 100 milioni va visto complessivamente, in relazione all'intervento di recupero del patrimonio edilizio che s'intende realizzare.
L'art. 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per poter fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento (lavori di ristrutturazione o art.1, comma 3, decreto n. 41 del 1998);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si ritiene inoltre necessario consentire la detrazione delle spese, indipendentemente dall'effettuazione del bonifico bancario, per tutte le spese pagate entro la data di entrata in vigore del regolamento in questione, e cioè il 28 marzo 1998, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8. DECADENZA DAI BENEFICI

L'art. 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l'importo eventualmente ftuito dal contribuente è recuperato dagli uffici finanziari nelle ipotesi elencate nella circolare n. 57/E del 1998. A tale riguardo vengono forniti i seguenti ulteriori 
chiarimenti:
- non è prevista la decadenza nell'ipotesi che l'Ici risulti pagata tardivamente;
- non è richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile qualora questi sia un familiare convivente;
- l'omissione della preventiva comunicazione all'Asl al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extrafiscale vigente;
- il pagamento non effettuato mediante bonifico bancario provoca la decadenza della detrazione solo fuori dei casi di esonero dello stesso previsti nella circolare n. 57/E e nella presente circolare;
- qualora nell'esecuzione dello specifico intervento presso l'unità immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri nonché, con riferimento agli operai utilizzati dalla ditta durante l'esecuzione dei lavori nell'unità immobiliare, vengano violate le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione. La detrazione comunque non si perde se il contribuente è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza delle suddette disposizioni.
 
 
 

 
GUIDA DEL MINISTERO DELLE FINANZE
AGLI INTERVENTI AGEVOLATI
( ex L. 27.12.1997 n.449)

SOMMARIO

I. LE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
1. In che consiste il beneficio 
2. A chi spetta
3. Per quali lavori
4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici 
6. Se varia il possesso
7. Quando si applica l'agevolazione

II REGOLE PARTICOLARI PER LE REGIONI TERREMOTATE 
8.Il sisma del '96 in Emilia Romagna e Calabria
9 Il sisma del '97 in Umbria e nelle Marche

III GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI 
10. Le agevolazioni sui mutui
11. Le novità per chi costruisce

APPENDICE
1 I quesiti più frequenti
2. Le tipologie di interventi ammessi alla detrazione.

I. LE AGEVOLAZIONI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

1. In che consiste il beneficio 
A partire dal I' gennaio 1998 e fino a tutto il '99 è prevista la possibilità di detrarre dalle imposte sui redditi il 41% delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Il beneficio spetta fino a un tetto massimo di spesa di 150 milioni di lire per anno d'imposta e per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio, da suddividere in cinque anni (o, alternativamente, in dieci); l'importo detraibile per ciascuno degli anni '98 e '99, quindi, sarà al massimo di 61.500.000 lire (41% di 150 milioni) per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Esempio: la casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell'impianto elettrico e del bagno, oltre alla sostituzione di porte e finestre. La spesa sostenuta è di 100 milioni. A fronte di questa cifra si potranno detrarre 41 milioni in cinque anni, con un risparmio d'imposta di 8.200.000 lire per ogni anno.
Per i lavori eseguiti sull'abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 150 milioni per ciascuna delle due unità. Se l'accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta fissato in 150 milioni complessivi.
Sempre in tema di limiti di spesa, occorre tenere conto del numero di unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori: se l'intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite massimo detraibile resta fermo in 150 milioni anche se al termine dei lavori sono state realizzate due a più unità.
A proposito della detrazione dall'Irpef del 41% della spesa sostenuta, va precisato che si tratta effettivamente di una detrazione dall'imposta e non di rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante della spesa, nei limiti dell'imposta dovuta per l'anno in questione.
Esempio: se la quota annua detraibile è di 8.200.000 lire, come nell'esempio formulato, e l'irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell'anno in questione ammonta a 7.500.000 lire, la parte residua, 700.000 lire, non può essere recuperata in alcun modo. L:irnporto eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, non può essere cumulato con quello spettante per il periodo d'imposta successivo né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.
Attenzione: la detrazione compete per le spese sostenute nell'anno e rispetta tigorosamente, pertanto, il criterio di cassa.
Le condizioni per usufruire del beneficio (introdotto dalla legge collegata alla finanziaria '98) sono stte definite da un Regolamento (approvato con D.M.18 febbraio 1998, n. 41) e da due successive circolari ministeriali. 1 testi di questi provvedimenti sono riportati tutti integralmente in Appendice.

2. A chi spetta
Trattandosi di una detrazione dall'Irpef sono ammessi a ftuirne tutti coloro che sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, nonché le altre categorie di soggetti indicate di seguito.
Hanno quindi diritto alla detrazione:
-il proprietario o il nudo proprietario;
-il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
-chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; 
-i soci di cooperative divise e indivise;
-i soci delle società semplici;
-gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. Sono definiti familiari, ai sensi dell'art.5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.
In questa ipotesi (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto prelirninare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato imrnesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.
In questo caso è però necessario che:
a) il compromesso sia stato registrato presso l'Ufficio competente;
b) l'acquirente indichi gli estremi della registrazione nell'apposito spazio del modulo che comunica l'inizio dei lavori.
Ha diritto alla detrazione del 41% anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, con riferimento alle sole spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.

3. Per quali lavori
I lavori per i quali spetta lo sconto fiscale sono innanzitutto quelli elencati dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In particolare, la detrazione dei 41% riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria (limitatamente alle sole parti comuni di edifici residenziali) e quelli di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanarnento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l'esecuzione dei lavori, sono comprese anche:
• le spese  per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
• le spese  per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
• le spese  per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46190 (impianti elettrici) e delle nonne   UNI-CIG per gli impianti a rnetano (legge 1083171);
• le spese  per l'acquisto dei materiali;
• il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; 
• le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi; ,
• l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• gli oneri di urbanizzazione;
• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Non possono ritenersi compresi tra le spese oggetto della detrazione, invece, gli interessi. passaivi corrisposti a fronte di mutui eventualmente stipulati per sostenere le spese dei lavori di recupero nonché le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi alla agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni. Gli stessi interventi, eseguiti sulle singole proprietà private (appartamenti, villette), nonché sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), nondanno diritto ad alcuna agevolazione.
Esempio di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, il rifacimento dell'impianto elettrico e idrico-sanitario, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l'insieme    delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fìscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d'imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, oltre che per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità imrnobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.
Esempio: l'installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il rniglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, la sostituzione di tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare, il rifacimento di scale e rarnpe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell'area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo. Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l'immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili.
Esempio:gli interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l'adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l'apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
In appendice sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti sul diritto alla agevolazione del 41% sottoposti al Ministero.
Ristrutturazione edilizia. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempio: la demolizione e la fedele ricostruzione dell'immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l'apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati: 
-alla realizzazione di autorimesse o posti auto;
-all'eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
-al conseguimento di risparmi energetici;
-alla cablatura degli edifici;
-al contenimento dell'inquinamento acustico;
-all'adozione di misure di sicurezza statica e antisisrnica degli edifici; 
-all'esecuzione di opere interne.
Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
In Appendice è riportato un elenco dei principali interventi ammessi al beneficio della detrazione.

4. Cosa occorre fare per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione del 41% i contribuenti sono tenuti ad osservare i seguenti adempimenti:

1. Comunicazione di inizio lavori
Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio (l'elenco è riportato nella pagina seguente), con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello, a cui debbono essere necessariamente allegate:
• la copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
• la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI pagata nel 1997, se dovuta. Se, però, il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'Ici (ad esempio, l'inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute.
Anche per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non deve essere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento dell'Ici eventualmente detratta sulle stesse;
-. la fotocopia della delibera assembleare e della tabella milesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui i lavori vengono eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. Se in seguito l'importo dei lavori eseguiti supera quello inizialmente preventivato, è necessario trasmettere la nuova e ulteriore tabella di ripartizione delle spese allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
- la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori, nell'ipotesi in cui questi vengano eseguiti dal detentore dell'immobile (locatario, comodatario).
Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.
La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

2. Comunicazione alla ASL
Contestualmente alla comunicazione agli uffici finanziari, a cura dei soggetti interessati alla detrazione o dell'impresa che esegue i lavori deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti infortnazioni:
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; 
• natura dell'intervento da realizzare;
• dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- data di inizio dell'intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantim non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla ASL

3. Pagamento mediante bonifico 
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
In proposito si precisa che in presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condòmino che provvede al pagamento.
Inoltre, la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti deve essere irrevocabilmente effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui la spesa viene sostenuta (ad esempio la dichiarazione da presentare nel '99 per le spese sostenute nel '98).
Se le spese vengono sostenute sia nel 1998 che nel 1999, la scelta della ripartizione del beneficio fiscale in 5 o 10 anni non è vincolante per le spese sostenute nel secondo anno; gli interessati possono perciò ripartire in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10 anni quelle sostenute nel 1999 o viceversa.
I controlli tramite le banche. 
Le banche presso le quali vengono eseguiti i boniftei sono tenute a comunicare agli uffici finanziari citati in precedenza, entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli elenchi dei soggetti che hanno eseguito i bonifici e dei relativi destinatari.

4. Adempimenti al termine dei lavori
Al termine dei lavori i contribuenti interessati debbono:
- per i lavori di ammontare complessivo superiore a 100 milioni di lire, produrre la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottosciitta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori in questione.
- conservare  le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico bancario di effettuazione del pagamento (la docu- mentazione, che deve risultare intestata alle persone che ftuiscono della detrazione, deve essere esibita a richiesta dagli uffici finanziari);
5. Attenzione: si può anche decadere dai benefici
Nelle ipotesi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l'importo eventualmente fruito viene recuperato:
- la comunicazione non viene trasmessa preventivamente al Centro di Servizio;
- la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all'immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastarnento);
- non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
- in assenza dei dati catastalii, non viene allegata la fotocopia della domanda di accatastamento;
- non vengono allegate le fotocopie dei versamenti dell'Ici relativa al 1997, se dovuta;
- non è allegata la copia della delibera assembleare e della tabella miliesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali;
- non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- per i lavori di ammontare superiore a 100 milioni di lire non viene allegata la prevista dichiarazione di esecuzione degli stessi, sottoscritta come indicato in precedenza;
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'A.s.l. competente, quando obbligatoria;
- non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione-,
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario;
- le opere edilizie eseguite sono difforrni da quelle comunicate al Centro di Servizio e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.
Attenzione: per tutte le spese pagate entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento attuativo delle norme dettate dall'art.l della legge n.44911997, la detrazione è con- sentita anche se queste sono state assolte con strumenti diversi dal bonifico bancario.
Inoltre, in relazione alle violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi dell'art.4 della legge n.15 del 1968.

6. Se varia il possesso 
L'articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l'ipotesi di variazione della titolarità dell'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di iistrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l'intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della detrazione.
In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell'immobile:
- vendita: nel caso in cui viene venduto l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all'acquirente dell'immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica);
- morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull'immobile oggetto dell'intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli credi;
-.donazione: se il contribuente che ha eseguito l'intervento (donante) effettua la donazione dell'immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest'ultimo;
- trasferimento dell'inquilino o del comodatario
Del tutto diversa la conclusione quando l'intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal soggetto conduttore dell'immobile ad altro titolo, come nei casi di locazione o comodato.
In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fluirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni).

7. Quando si applica l'agevolazione
La detrazione delle spese relative agli interventi edilizi è consentita solo per quelle effettivamente sostenute negli anni d'imposta 1998 e 1999: e pertanto la detrazione inizierà ad essere operativa a partire dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 1999.
Questo principio di carattere generale subisce però una eccezione - come precisato nel paragrafo successivo - nel caso dei contribuenti che hanno sostenuto spese per il ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1996 nelle regioni Emilia Romagna. e Calabria.

II.REGOLE PARTICOLARI PER LE REGIONI TERREMOTATE

8. Il sisma del 1996 in Emilia Romagna e Calabria
La detrazione dei 41% compete per le spese sostenute negli anni d'imposta 1996 e 1997 per ripristinare gli immobili per i quali, a seguito dei sisma, è stata dichiarata l'inagibilità da parte dei Comuni competenti oppure che risultino inagibili sulla base delle apposite certificazioni rilasciate dal Commissario delegato nominato dal Ministro per il Coordinamento della protezione civile.
Queste le norme particolari previste:
- il bonifico bancario non è l'unico strumento di pagamento riconosciuto idoneo al fine della detrazione. Al contrario, vengono ammessi tutti gli strumenti consentiti;
- per le spese sostenute nel 1997 è possibile optare per la divisione della detrazione in cinque o dieci rate annuali costanti, di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi per l'anno d'imposta 1997;
- per le spese sostenute nel corso del 1996 è necessario presentare un'apposita istanza (aggiuntiva a quella di cui si è parlato in precedenza) contenente la richiesta di rimborso della prima rata - relativa all'anno d'imposta 1996 - per un importo non superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno;
- a differenza di quanto previsto nel paragrafo precedente, nei casi di cessione dell'immobile prima del godimento dell'intera detrazione, se viene venduto l'immobile oggetto dell'intervento di ripristino, la detrazione rimane di competenza del venditore fino al termine del periodo prescelto (cinque o dieci anni).

9. Il sisma del 1997 in Umbria e nelle Marche 
Le norme relative alla detrazione del 41% delle spese relative agli interventi di manutenzione, recupero, risanamento e ristrutturazione degli immobili, si applicano anche alle spese sostenute nel corso del 1998 e dei 1999 a seguito dei terremoto che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel corso del 1997.
In aggiunta a questo beneficio, i contribuenti danneggiati dagli eventi in questione hanno pure diritto a fruire di un contributo pubblico pari agli importi pagati per l'Iva relativa all'acquisto di beni e servizi - comprese le spese di progettazione professionale - per la riparazione e la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati.
Il contributo compete per gli acquisti e l'importazione di beni e servizi effettuati fino al 31 dicembre 1999 da parte dei contribuenti che non hanno diritto alla detrazione dell'Iva pagata sui beni e servizi in questione.

III. GLI INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI

10. Le agevolazioni sui mutui
Il contribuente ha la possibilità di detrarre gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati nel corso del 1997 e destinati alla ristrutturazione, per un importo complessivo (su cui calcolare la detrazione) non superiore a 5 milioni.
Attenzione: l'agevolazione è limitata ai soli mutui contratti nell'anno 1997. Vediamo in dettaglio:
[1] gli interessi sono detraibili se derivano da un mutuo finalizzato all'esecuzione di interventi di recupero, senza alcun collegamento con la proprietà dell'irnmobile; non importa quindi chi sia il proprietario;
[2] non è necessario che si tratti dell'abitazione principale, e nemmeno che sia un'abitazione; l'agevolazione è valida anche per un negozio o un edificio comunque diverso da quelli abitativi;
[3] se i mutui contratti sono più di uno, il limite rimane fissato a 5 milioni, da intendere come limite massimo, e non 5 milioni per ogni mutuo;
[4] in caso di mutuo destinato alla ristrutturazione di un edificio condominiale, il limite di 5 milioni va ripartito tra i condòmini in rapporto alle quote millesimali;
[5] gli interessi devono riferirsi a un mutuo vero e proprio e non ad altre forme di finanziamento come possono essere le cambiali ipotecarie o le aperture di credito;
[61 si ha diritto all'agevolazione soltanto se nel contratto di mutuo è stata espressamente indicata la finalità dell'intervento di recupero edilizio;
[7] a differenza di quanto previsto per l'abitazione principale, non è necessario che il mutuo sia garantito da ipoteca;
[8] la detrazione spettante per il mutuo relativo alla ristrutturazione è cumulabile con quella del mutuo per la prima casa;
[9] i documenti da conservare sono: la copia del contratto di mutuo, le quietanze di pagamento degli interessi e la copia delle fatture attestanti le spese sostenute.
(10] tutti gli interventi devono essere in regola con la disciplina urbanistica. 

11. Le novità per chi costruisce
Dal 1° gennaio '98 ai contribuenti che intraprendono la costruzione della loro casa di abitazione principale viene esteso il beneficio della detrazione degli interessi passivi sui rnutui ipotecari.
In particolare, a partire dall'anno d'imposta 1998 sono detraibili nella misura del 19% gli importi versati a titolo di interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, in dipendenza dei contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunitá europee ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. L'importo per il quale spetta la detrazione non può superare i cinque milioni di lire complessivi per ciascun anno d'imposta.
 

APPENDICE

I QUESITI PIU' FREQUENTI

1.  Marito e figli conviventi; affittuario dell'appartamento - Se l'abitazione è intestata alla moglie, priva di altri redditi, possono il marito (o il figlio convivente) sostenere le spese di ristrut- turazione e usufruire della detrazione del 41%? Possono, perché la detrazione spetta anche a chi non ha la proprietà ma la semplice detenzione dell'immobile.Può quindi usufruire della detrazione anche il semplice affittuario e chi (come il marito o il figlio convivente) detiene l'appartamento a seguito della coabitazione. Nel caso dell'affittuario, la condizione di detentore deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato (e gli estremi della registrazione vanno indicati nell'ap- posita casella del modello di comunicazione). Nel caso del marito, o del figlio convivente, non c'è bisogno di alcun atto che formalizzi la condizione di detentore dell'immobile.
2. Ristrutturazione cantina o posto macchina - E' possibile ristrutturare la cantina o il posto macchina senza effettuare lavori nell'abitazione? Sì, è possibile, se si tratta di cantina o posto mac- china che sono pertinenze di un'abitazione, accatastate separatamente.
3. Materiale per la sicurezza - E'  agevolato l'acquisto di materiale elettrico per la sicurezza (rilevatori di gas, antifurti)? Sì, purché sia certificata la conformità alle normative tecniche applicabili.
4. Comproprietà, bonifico bancario - Nell'ipotesi di comproprietà è possibile effettuare il pagamento con un unico bonifico bancario? Si, purché su questo vengano indicati tutti i comproprietari.
5. Lavori eseguiti da comproprietari - Come opera il limite dei 150 milioni nell'ipotesi di un appartamento in comproprietà tra due fratelli rispettivarnente proprietari del 90% e del 10% del 
fabbricato? Il limite è di 150 milioni per ciascuno dei fratelli, indipendentemente dalla quota di proprietà.
6. A chi spetta la comunicazione all'Asl - La comunicazione all'Asl deve essere fatta dal committente i lavori o dall'impresa esecutrice degli stessi? E' indifferente.
7. Compromesso - In presenza di un contratto preliminare di vendita il promissario acquirente può detrarre i costi per i lavori di rnanutenzione ordinaria prima del rogito? - Si, se è stato regolarmente immesso nel possesso ed ha eseguito i lavori.
8. Amministratore inadempiente - Qualora l'Amministratore non effettui regolarmente i pagamenti all'impresa appaltatrice dei lavori condominiali i singoli condomini che hanno versato le quote dei lavori all'amrninistratoe possono portarle in detrazione? No, quelli che valgono sono i versamenti fatti tramite bonifico dall'amministratore alla ditta.
9. Pagamenti preregolamento - 1 pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dovevano avvenire anch'essi necessariamente con bonifico bancario? No
10. Lavori effettuati direttamente dal proprietario - Nell'ipotesi di lavori effettuati in economia dal proprietario dell'abitazione l'agevolazione si applica? Sì, limitatamente all'acquisto dei materiali utilizzati per l'intervento e comunque alle spese effettivamente sostenute.
l1. Acquisto di fabbricato in via di ristrutturazione - Nell'ipotesi di acquisto di un fabbricato in corso di ristrutturazione è possibile fruire delle agevolazioni per i lavori di ultimazione della ristrutturazione? Sì, purché vi sia un compromesso registrato presso l'Ufficio del registro competente. Il beneficio della detrazione è applicabile, ovviamente, ai soli costi delle opere di recupero agevolabili.
12. Lavoratore tassato interamente alla fonte - Un lavoratore dipendente che paga l'Irpef con le ritenute effettuate dal datore di lavoro sul salario in che modo può recuperare l'importo detraibile per i lavori? Presentando la dichiarazione dei redditi.
13. Incendio - A seguito di incendio sono andati distrutti completamente il tetto-mansarda e il sottostante appartamento.E' possibile, per coprire parzialmente le spese, rientrare nella detrazione fiscale del 41%, sia per le parti comuni che per l'appartamento? Sì, è possibile.
14. Usufrutto e nuda proprietà - Sono usufruttuaria di uno stabile, la cui nuda proprietà appartiene ad una s.a.s. A chi spetta la riduzione dell'Irpef per gli interventi ammess? - La detrazione del 41% spetta a chi sostiene le spese, purché gli immobili sui quali sono effettuati i lavori non siano strumentali all'esercizio dell'impresa e a condizione che siano posti in essere gli adempimenti richiesti.
15. Lavori sulle parti condominiali - 1 lavori che vengono effettuati solo su parti condominiali (intendendo per tali le parti comuni della casa) possono usufruire della riduzione Irpef? Sì.
16. Cancello automatico - Rientrano nell'agevolazione anche le spese per l'impianto di automazione del cancello? Si.
17. Cancellata nel condominio - Le spese per l'installazione di una cancellata in un condominio sono detraibili? Si.
18. Realizzazione di nuovi edifici - La realizzazione di nuovi edifici abitativi rientra nell'agevolazione se effettuata nell'ambito di un intervento di ristrutturazione urbanistica? No.
19. Lavori di completamento - Sono agevolati anche i lavori di completamente di un fabbricato acquistato al grezzo? No, in quanto si tratta del completamento di una nuova costruzione.
20. Pluriproprietario - Nell'ipotesi di un proprietario di tre diverse unità immobiliari facenti parte di un unico condominio è necessario trasmettere all'Ufficio delle imposte un modello per ciascun appartamento? Si
21. Pagamento tardivo dell'Ici - La detraibilità delle spese compete anche nell'ipotesi di tardivo pagamento dell'Ici dovuta nel 1997? Si.
22. Ampliamento del fabbricato rurale - E'possibile fruire di benefici fiscali per interventi di ampliamento di un fabbricato rurale? Non è possibile.
 

 
1.  L'ELENCO DEGLI INTERVENTI NELLE ABITAZIONI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
INTERVENTI
MODALITA'
Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari
Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione  di due unità immobiliari con opere esterne
Allargamento porte 
Con demolizioni di modesta entità realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio
Allargamento porte e finestre esterne
 Con demolizioni di modeste proporzioni di rnuratura 
Allarme finestre esterne 
Sostituzione dell'impianto o riparazione con innovazione
Ampliamento con formazione di volumi tecnici 

Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, eccetera) con opere interne. Demolizione e/o costruzione con opere esterne
Ampliamento locali (1) 
  Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti
Androne
  Rifacimento modificando caratteristiche (materiali finiture e colori)
Antenna
Nuova installazione o sostituzione, anche con modelli diversi, di antenna tv centralizzata
Apertura    interna 
Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno
Ascensore
Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o intemo) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/1989
Balconi
Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione
Barriere architettoniche
Eliminazione
Box auto
Nuova costruzione
Cablatura degli edifici
Opere finalizzate alla cablatura degli edifici a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali
Caldaia
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Caloriferi e condizionatori (2)
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Installazione di macchinari esterni
Camino
Sostituzione o nuova installazione all'intemo dell'unità immobiliare
Cancelli esterni
Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti
Canna fumaria
Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento  modificando i caratteri preesistenti
Cantine
Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati. Opere esterne con modifiche delle caratteristiche alle pareti porte e finestre
Centrale idrica
 
Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne nuova costruzione (volume tecnico)
Nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria di un restauro o di una ristrutturazione
Centrale termica (3)
 
 
 
 
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie). Con modifiche distributive interne. Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) nuova costruzione (volume tecnico) nell'ambito di un'operazione di manutenzione straordinaria di un restauro o di una ristmtturazione
Citofoni, video citofoni e telecamere
Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti 
Contenimento dell'inquinamento acustico
Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
Cornicioni
Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Davanzali finestre balconi
Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)
Facciata
Rifacimento anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Finestre
Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Fognatura
Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Garage
Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti. Nuova costruzione
Gradini scale
Sostituzioni gradini interni ed esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti
Grondaie
Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente
Impianto  di riscaldamento autonomo interno (purché   conforme alla L. 46190)
Nuovo impianto senza opere edilizie. Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna furnaria c/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione. Riparazioni con ammodemamenti e/o innovazioni
Impianto idraulico
Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente
Inferriata fissa 
Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente. Nuova installazione con o senza opere esterne
Infissi esterni 
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma materiali o colori diversi (solo se riguarda l'intera facciata)
Intonaci esterni facciata
Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali c/o colori
 Lastrico solare 
Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Locale caldaia
Riparazioni rnurarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente
Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali, finiture o colori
Lucernari
Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti
Mansarda
Modifiche interne ed esterne con opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso
Marciapiede
 Nuova realizzazione su suolo privato
Messa a norma degli edifici
 Interventi di messa a norma degli edifici
Montacarichi
Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti
Muri di cinta
Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente
Muri esterni di contenimento
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni
 Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna
Parapetti e balconi 
Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti 
Parcheggi
Nuova costruzione o innovazioni rispetto alla situazione preesistente
Parete esterna
Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)
Parete interna
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna 
Pavimentazione esterna 
Nuova pavimentazione o sostituzione della pmesistente modificando la superfice e i materiali
Pensilina protezione autovetture
 Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti 
Persiana 
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi
Pianerottolo
Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti
Piscina
Rifacimento modificando caratteri preesistenti
Porta blindata esterna 
Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi
Porta blindata interna 
Nuova installazione
Porta-finestra
Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma o colori diversi. Trasformazione da finestra a porta finestra e viceversa
Porte esterne
 Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi
Recinzioni
Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse
Ricostruzione 
Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
Risparmio energetico
Opere finalizzate al risparmio energetico realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
Salvavita 
Sostituzione o riparazione con innovazione
Sanitari
Sostituzione di impianti e apparecchiature Realizzazione di serizio igienico interno
Saracinesca
Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni
Scala esterna
Nuova installazione rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti
Scala interna
Nuova installazione rifacimento e sostituzione con altra modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente
Serramenti esterni
Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti 
Sicurezza statica 
Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Solaio
 
 
Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti. Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote Adeguamento delle altezze dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti
Soppalco
Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Sottotetto (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
Riparazioni murarie; riparazione o apparecchi sanitari; sostituzione lucernari, conservando per le parti esterne (porte e lucernari) le caratteristiche. Riparazione modificando la posizione preesistente, sostituzione apparecchi sanitari, innovazione con caratteristiche diverse da quelle preesistenti. Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d'uso. Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto inediante l'esecuzione di opere edilizie varie.
Strada asfaltata privata
Per accesso alla proprietà
Tegole
Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti
Terrazzi
Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Tetto
Sostituzione dell'intera copertura
Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume
Tinteggiatura esterna
Rifacimento modificando materiali e/o colori
Travi (tetto)
Sostituzioni con modifiche
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Veranda
 
 
Innovazioni rispetto alla situazione precedente.
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento. Trasformazione di balcone in veranda
Vespaio
Rifacimento
Zoccolo esterno facciata
Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
 
Condizioni di detraibilità:

(1) Purchè non nuovo appartamento
(2) Nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico
(3) Nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizate al risparmio  energetico
(4) Purchè già compreso nel volume
 

 
2. L'ELENCO DEGLI INTERVENTI NELLE PARTI COMUNI AMMESSI ALLA DETRAZIONE IRPEF
INTERVENTI
MODALITA'
Aerosabbiatura
Facciata
Allargamento porte interne
Con demolizione di modesta entità
Allarme (impianto)
Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne
Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Balconi
Riparazioni parti e relativa pavimentazione, sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche ( materiali, sagome e colori) uguali
Box
Riparazioni varie e sostituzione  di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Caldaia
Riparazione senza innovazioni
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori
Sostituzione con altri anche di  diverso tipo e  riparazione o installazione di singoli elementi
Cancelli esterni
Riparazione o sostituzione cancelli o portoni conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Canna fumaria
Riparazione o rifacimento interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti
Cantine
Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Centrale idrica
Riparazioni varie  interne ed esterne conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali a quelle preesistenti
Cornicioni
Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti(materiali, dimensioni)
Davanzali finestre e balconi
Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
Facciata
Piccola apertura per sfiatatoio gas; rifacimento, anche completo con materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Fognatura
Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato
Garage
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti
Gradini scale
Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni ed esterni
Grondaie
Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente
Impianto idraulico
Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Inferriata fissa
Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Infissi esterni
Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Infissi interni
Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti 
Intonaci esterni facciata
Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci interni
Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Lastrico solare
Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti
Locale caldaia
Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni preesistenti
Lucernari
Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti
Marciapiedi su suolo privato
Rifacimento come  preesistente
Montacarichi (interni ed esterni)
Riparazione conservando caratteristiche uguali a
quelle preesistenti
Muri di cinta
Riparazione conservando caratteristiche uguali a
quelle preesistenti
Muri esterni di contenimento
Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
Muri interni
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, con materiali diversi
Parapetti e balconi
Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti
Parcheggi
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti 
Parete esterna
Rifacimento anche completo con materiali e colori uguali a quelli  preesistenti
Parete interna
Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con  materiali diversi
Passo carraio
Realizzazione di nuovo passo carraio o modifiche di accesso a quello preesistente
Pavimentazione esterna 
Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti
Pavimentazione interna 
Riparazioni senza innovazioni
Pensilina protezione autovetture
Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
Persiana
Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) 
Pianerottolo
Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali o quelli preesistenti (interno ed esterno)
Piscina
Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali. sagoma e colori) preesistenti
Porta blindata esterna
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porta finestra
Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali
Porte esterne
Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti
Porte interne
Riparazione conservando materiali, colori, dimensioni
Recinzioni
Riparazione e sostituzione conservando caratteristche (sagoma. materiali e colori) preesistenti
Salvavita
Riparazione senza innovazione o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Sanitari
Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle eccetera)
Saracinesca 
Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti
Scala esterna 
Riparazione conservando pendenza, posizione sagoma colori e materiali uguali ai preesistenti
Scala interna
Riparazione o sostituzione conservando pendenza, sagoma e posizioni preesistenti
Serramenti esterni
Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche
Serramenti interni 
Riparazioni conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti
Solaio
Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti
Tegole
Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti
Terrazzi
Riparazione delle pavimentazioni, Rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)
Tetto
Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti
Tinteggiatura esterna
Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti
Tinteggiatura interna 
Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori
Tramezzi
Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare
Travi (tetto)
Sostituzione con altre aventi materiali, dimensione e posizione uguale a quelle pmesistenti
Veranda
Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali
Zoccolo esterno facciata
Rifacimento conservando i caratteri essenziali