Articoli
1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della L, 27 dicembre 1991, n. 449.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino
delle unità unità immobiliati dichiarate o considerate inagibili
in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna
e Calabria. Ulteriori chiarimenti.
1 Premessa
Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 60 del 13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio
1998, n. 41 (concernente il regolamento recante norme di attuazione e procedure
di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n.
449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia)
e 6 marzo 1998 (di approvazione, con le relative istruzioni, del modulo
da tilizzare per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette
e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio
lavori) nonché la circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del
Ministero delle finanze e del Ministero dei lavori pubblici, illustrativa
delle disposizioni riguardanti la detrazione dei 41% spettante per le spese
sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili
in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Ernilia-Romagna
e Calabria.
Considerato che, successivamente
alla pubblicazione dei citati miti amministrativi, sono pervenuti alcuni
quesiti in merito ad aspetti particolari che interessano la materia di
cui trattasi, con la presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti
per consentire un'uniforrne applicazione delle disposizioni in commento.
2. SOGGETTI AMMESSI A USUFRUIRE DELLA
DETRAZIONE
Con la richiamata circolare n. 57/E
è stato precisato che la detrazione fini dell'irpef compete,
se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro
carico, al possessore o al detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti
i lavori e cioè, al proprietario o al nudo proprietario, al titolare
di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché
all'inquilino o al comodatario. E' stato, inoltre, specificato che tra
i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative non
a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora
titolari di mutuo individuale, mentre i
soci di cooperative a proprietà
ìndivisa, assegnatari di alloggi, sono compresi tra i detentori
dell'immobile. Nella rnenzionata circolare è stato inoltre chiarito
che il possessore o detentore dell'unità immobiliare residenziaile
può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche
agricolo, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzaii
gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa
né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività
dell'impresa medesima.
La stessa circolare ha precisato
che la detrazione trova, altresì, applicazione nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir, che producono redditi
in forma associata (cioè le società semplici, in nome collettivo,
in accomandita sernplice e soggetti a questi equiparati nonché imprese
familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
con l'ulteriore precisazione che per individuazione dei soggetti che hanno
diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla base
delle quote di pariccipazione, si osservano le previsioni contenute nello
stesso articolo 5 del Tuir.
Ciò premesso vengono ora
forniti i seguenti ulteriori chiarimento.
2.1 Familiari conviventi
La detrazione compete anche al familiare
convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati
i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono,
quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).
A tale riguardo è opportuno precisare che per i familiari, ai fini
delle imposte sui redditi, s'intendono, a norma dell'articolo 5, comma
5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado. Va, inoltre, chiarito che, in questa ipotesi, il titolo
che legittima è costituito dall'essere «un familiare., nel
senso sopra chiarito, convivente con il possessore intestatario dell'immobile.
Non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato
e, pertanto, nessun estremo di registrazione va indicato nell'apposito
spazio del modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori che il soggetto
che intende fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio
competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra documentazione
atta a comprovare tale situazione. Si fa tuttavia presente che la predetta
documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà, invece,
essere esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte dell'amministrazione
finanziaria. Si precisa, infine, che nell'indicata ipotesi la detrazione
compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali
risultano intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare convivente
che fruisce della detrazione.
2.2 Futuro acquirente
La detrazione compete, nel rispetto
di tutte le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente
dell'immobile, immesso nel possesso dell'immobile stesso, qualora detto
soggetto esegua, a proprio carico, le spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per aver diritto
alla detrazione è necessario che: a) sia stato regolarmente effettuato
un compromesso di vendita dell'unità immobiliare; b) per detto compromesso
sia effettuata la registrazione presso l'ufficio del registro competente;
e) gli estremi di registrazione siano indicati nell'apposito spazio del
modulo di comunicazione dell'inizio dei lavori, che il promissario acquirente
deve presentare al centro di servizio competente. Non è richiesta
l'autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore
ciò in quanto l'autorizzazione stessa può ritenersi implicitamente
accordata in conseguenza dell'anticipata immissione nel possesso del futuro
acquirente. E' appena il caso di precisare che la detrazione compete soltanto
per le spese relative agli interventi di recupero e
di ristrutturazione effettuati sull'unità
immobiliare e che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente
da quelle relative all'acquisto dell'unità immobiliare.
2.3 Opere eseguite da un imprenditore
edile su una propria abitazione
L'imprenditore edile che esegue
dei lavori agevolabili su un'unità immobiliare tenuta a propria
disposizione ha diritto alla detrazione del 41% delle spese sostenute.
Al riguardo si precisa che l'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 633 del
1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso corispettivo
anche quelle effettuate per uso personale o familiare dell'imprenditore
e, pertanto, nella predetta ipotesi l'imprenditore edile è tenuto,
ai fini dell'Iva, a quantificare l'importo dei lavori eseguiti secondo
il valore normale e a emettere la relativa fattura. Analoga previsione
non si rinviene ai fini della determinazione del reddito d'impresa; infatti
l'articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si
comprende il valore normale dei beni indicati nel comma I dello stesso
articolo 531, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore,
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa, mentre in detto articolo non sono menzionate le prestazioni
di servizio rese per le stesse finalità. Pertanto, considerato che
le predette prestazioni di servizio non rilevano nella detertninazione
del reddito d'impresa, ne deriva che le stesse sono indeducibili ai fini
del particolare reddito in quanto non inerenti all'attività svolta.
Tanto premesso si ritiene che l'imprenditore
in questione ha diritto alla detrazione del 41% sia relativamente all'acquisto
dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei suddetti lavori, sia per
le spese sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente,
per le spese di interventi realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l'utilizzo di
personale della propria impresa, non è necessario che le relative
spese siano comprovate da un pagamento con bonifico poiché l'utilizzo
risulterà comunque dalla contabilità tenuta dall'imprenditore
e dall'emissione della fattura prevista dalla legislazione Iva.
2.4 Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che esegue in proprio
i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41% sia pure limitatamente
alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
2.5 Soci di cooperative a proprietà
divisa e a proprietà indivisa
Come già detto, hanno diritto
alla detrazione del 41% anche i soci di cooperative, sia a proprietà
divisa, in quanto possessori dell'immobile, che a proprietà indivisa,
in quanto detentori dell'immobile. Ciò premesso vengono di seguito
forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1. Soci di cooperative a proprietà
divisa
I soci di cooperative a proprietà
divisa per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari
possedute devono attenersi alle istruzioni impartite per i possessori e,
quindi, non devono allegare al modulo di comunicazione della data di inizio
dei lavori all'amministrazione finanziaria la dichiarazione di consenso
all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti
comuni dell'edificio, comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto
modulo può essere inviato al centro di servizio da uno qualunque
dei soci ovvero dalla cooperativa. In quest'ultirno caso, nello spazio
del citato modulo riservato all'indicazione del codice fiscale del condominio,
deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa. Devono inoltre
essere osservate le istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione
di opere sulle parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che
non sia formalmente costituito un condominio e non sia stato nominato un
amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti
direttamente dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa
devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni
degli edifici, i pagamenti possono essere effettuati tramite bordfico oltre
che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa se commissionati a
terzi e in questo caso i relativi bonifici possono essere emessi a nome
della cooperativa.
Il possesso dell'unità immobiliare
da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico verbale
di assegnazione dell'unità immobiliare da parte della cooperativa.
Per avere diritto alla detrazione, è necessario richiedere la registrazione
del suddetto verbale della cooperativa e indicare i relativi estremi nell'apposito
spazio del modulo di comunicazione all'amministrazione finanziaria dell'inizio
dei lavori.
2.5.2 Soci di cooperative a proprietà
indivisa
Per gli interventi relativi alle
singole unità immobiliari detenute, i soci di cooperative a proprietà
indivisa devono osservare le istruzioni impartite per i detentori. Pertanto
tali soggetti devono allegare al modulo di comunicazione della data di
inizio dei lavori all'amministrazione finanziaria anche la dichiarazione
di consenso all'esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti
comuni dell'edificio, comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto
modulo può essere inviato al Centro di servizio da uno qualunque
dei soci ovvero dalla cooperativa. In quest'ultimo caso, nello spazio riservato
all'indicazione del codice fiscale del condominio deve essere indicato
il codice fiscale della cooperativa. Devono inoltre essere osservate tutte
le istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere sulle
parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che non sia formalmente
costituito un condominio e non sia stato nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti
direttamente dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa
devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni
degli edifici, i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico oltre
che dai singoli soci, direttamente dalla cooperativa se commissionati a
terzi, e in questo caso i relativi bonifici possono essere emessi a nome
della cooperativa.
La detenzione dell'unità
immobiliare da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno specifico
verbale della cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è
necessario richiedere la registrazione del suddetto verbale della cooperativa
e indicare i relativi estremi nell'apposito spa:zio del rnodulo di comunicazione
dell'inizio dei lavori.
2.6 Unico proprietario di un intero
edificio
Qualora un intero edificio sia posseduto
da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni
a due o più unità immobiliari distintamente accatastate,
detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi
realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto
di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile.
Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa,
compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che
la locuzione utilizzata dal legislatore, «parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117 » del Codice civile, vada considerata
in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti
comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a
più possessori.
3.LIMITE DI SPESA SU CUI CALCOLARE
LA DETRAZIONE
E' stato già chiarito che
il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41%, al fine di
determinare la detrazione in esame, va riferito alla persona fisica e alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli
interventi di recupero. Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia sull'abitazione
che sulla pertinenza dell'abitazione, il contribuente può calcolare
la detrazione su un iinporto massimo di 300 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999 qualora si tratti di unità immobiliari distintamente
accatastate. Se, invece, la pertinenza è accatastata unicamente
all'abítazione e, quindi, è priva di rendita catastale propria,
trattandosi di una sola unità immobiliare il contribuente può
calcolare la detrazione d'imposta su un importo massimo di 150 milioni
per ciascun anno.
Va peraltro ribadito che la detrazione
spetta anche nell'ipotesi in cui i lavori sono eseguiti soltanto su una
pertinenza di un'abitazione, autonomamente accatastata, senza che sull'abitazione
stessa venga eseguita alcuna opera. In tale ipotesi la detrazione può
essere calcolata su un importo massimo, per ciascun anno, di 150 rnilioni.
Va, inoltre, chiarito che, ai fini
dell'individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione,
è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari
sul quale si eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengano eseguiti interventi
su un'unità immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo
di 150 milioni per ciascun periodo d'imposta, anche se al tertnine dei
lavori saranno state realizzate due o più unità immobiliari
autonome.
4. INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO
ALLA DETRAZIONE
Nella circolare 57/E è stato
chiarito che danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:
a) interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché
di ristrutturazione edilizia realizzati sulle - parti comuni di edificio
-, così come definite dall'art. 1117 del Codice civile;
b) interventi di cui alla precedente
lettera a), con l'esclusione della sola manutenzione ordinaria, realizzati
sulle «singole unità immobiliari residenziali».
E' stato precisato, inoltre, che
si tratta degli interventi di ricupero del patrimonio edilizio esistente,
di cui all'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione, pertanto,
degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali
e che gli interventi in questione devono riguardare edifici destinati alla
residenza o singole unità immobiliari residenziali siti nel territorio
dello Stato, rimanendo esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale
e direzionale. Per espressa previsione normativa è necessario, inoltre,
che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano -censiti
dall'ufficio del catasto-, oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e
che sia stata pagata l'ICI
per per l'anno 1997, ove dovuta.
Va ribadito che hanno diritto alla
detrazione gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
con esclusione degli interventi di nuova costruzione. In tale condizione
e in via generale si ritiene che possono essere computati nella base di
calcolo della detrazione fiscale, nella misura prevista dalla legge, i
costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti,
ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi
alla categoria della ristrutturazione edilizia. Si ritiene, inoltre, che
possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi
di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento
non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente:
a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo
sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché
ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.
Occorre, inoltre, precisare che
le categorie individuate dall'art.1 della L. 27 dicembre. 1997, n. 449
(fìnalizzate al contenimento acustico, messa a norma degli edifici,
ecc.), sono da intendersi aggiuntive a quelle di cui all'art. 31 della
L. 5 agosto 1978, n. 457, e pertanto, ai fini della detrazione fiscale,
costituiscono fattispecie autonome e indipendenti dalla corrispondenza
alle categorie di cui al citato art. 31. Ne deriva, a titolo esemplificativo,
che i costi delle opere finalizzate al contenimento acustico, secondo i
parametri previsti dalla legge 447 del 1995, pur corrispondendo a interventi
di manutenzione ordinaria, sono ammissibili alla detrazione fiscale, a
condizione che la scheda prodotta dal costruttore certifichi l'ottenimento
dei parametri fissati dalla predetta legge n. 447 del 1995; nell'ambito
di tali norme specifiche è ammissibile, sempre a titolo esemplificativo,
la detrazione fiscale per la realizzazione di un'antenna comune, in sostituzione
delle antenne private, in quanto si ritiene che tale opera possa rientrate
nella finalità di -cablaggio- degli edifici.
In particolare, nelle ipotesi di
interventi di adeguamento degli impianti alla legge n. 46 del 1990, non
è compresa la sostituzione integrale dell'impianto ascensore, ma
solamente le parti elettriche e le apparecchiatura soggette all'adeguamento
predetto, mentre invece tale sostituzione è ammissibile allo sgravio
fiscale se realizza un adeguamento alle normative sul superamento delle
barriere architettoniche. Per quanto riguarda la categoria dei parcheggi
pertinenziali, il richiamo alla legge n. 122 del 1989 deve intendersi nel
senso che la realizzazione di nuove superfici di parcheggio, ai fini dell'applicazione
dello sgravio fiscale, deve essere sempre accompagnata dall'asservimento
pertinenziale a un'unità immobiliare esistente.
5. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE
E DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA
Si è già detto che
le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi d'imposta 1998 e 1999
per la realizzazione degli interventi elencati nella circolare 57/E e ulteriormente
chiarite nel paragrafo precedente, se rimaste effettivamente a carico,
danno diritto a una detrazione del 41% dall'iRPEF dovuta per gli stessi
anni e che l'importo massimo delle suddette spese sul quale è possibile
calcolare la detrazione non può superare, per ciascun avente diritto,
il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare
sulla quale sono realizzati gli interventi. E' stato inoltre chiarito che
la disposizione fa riferimento alle spese sostenute e quindi la detrazione
è effettuata con riferimento al criterio di cassa. Pertanto le spese
devono intendersi sostenute alloorquando viene eseguito il pagamento e
il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta
diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori
o è emessa la fattura delle spese.
In merito agli interventi eseguiti
sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari
residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all'art. 5
del Tuir, è stato precisato che rileva, ai fini dell'imputazione
al periodo d'imposta, il momento in cui l'amministratore o altro soggetto
incaricato procede al pagamento delle spese e che ciascun condomino deve
calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente saldate
al condominio entro la fine del periodo d'imposta. Così, per esempio,
se il pagamento delle spese da parte dell'amministratore è avvenuto
nel 1998, ciascun condomino può calcolare la detrazione, su tutte
le quote di spese che, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera
assernbleare, ha versato a tal titolo. In tal modo rilevano i versamenti
eventualmente anticipati nel 1997 o in anni precedenti per consentire all'amministratore
di procedere nel 1998 al pagamento degli interventi, mentre restano escluse
le quote non saldate dal condomino entro il 31 dicembre 1998, anche se
l'amministratore ha provveduto al pagamento. E' pertanto esclusa la possibilità
di calcolare la detrazione relativamente a opere eseguite negli anni considerati
dal legislatore, ma, per effetto di rateazioni concordate, pagate dopo
il 1999.
Nell'ambito delle spese che danno
diritto alla detrazione, nel limite già esposto, sono state
evidenziate le spese per:
-progettazione dei lavori;
-acquisto di materiali;
-esecuzione dei lavori;
-altre prestazioni professionali
richieste dal tipo di intervento;
-relazione di conformità
degli stessi alle leggi vigenti;
-perizie e sopralluoghi;
-imposta sul valore aggiunto, imposta
di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie
di inizio lavori;
-oneri di urbanizzazione;
-altri eventuali costi strettamente
inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal
regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.
E' stato, inoltre, chiarito che
la detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in cui
sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi . In
alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione
spettante in dieci quote annuali di pari importo.
L'opzione, in base all'art. 2 del
regolamento di attuazione, è effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione
dei redditi relativa all'anno in cui sono sostenute le spese. L'importo
della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta non fruita
in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso
anno, non può essere cumulata alla quota spettante per un altro
periodo d'imposta, non può essere richiesta in diminuzione dalle
imposte dovute per l'anno successivo e non può essere richiesta
a rimborso né utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17
del D.L.vo n. 241 del 1997. Va ora chiarito che in casi di spese sostenute
sia nell'anno 1998 sia nel 1999, l'opzione effettuata in un anno per la
ripartizione in cinque o dieci anni non vincola la scelta per la suddivisione
delle spese nel secondo anno; pertanto, è possibile ripartire, per
esempio, in cinque anni le spese sostenute nel 1998 e in dieci anni quelle
sostenute nel 1999.
6.CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI
E' stato precisato che, in caso di
erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc., per l'esecuzione degli interventi
agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo
di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici
verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'art. 12, comma
1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti,
interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della
detrazione. Detta riduzione è connessa alla circostanza che per
fruire della detrazione è necessario che le spese siano rimaste
effettivamente a carico; si ribadisce
che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta
successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si
applica la disposizione di cui all'an. 16, comma 1, lett. n-bis), del Tuir,
che prevede l'assoggettamento a tassazione- separata delle somme conseguite
a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione
in periodi d'imposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi
in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle. eventualmente
che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di
150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono eseguiti
i lavori. Pertanto, per esempio, in presenza di quattro unità sulle
quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni
e per le quali è stato erogato un contributo di 300 milioni, la
detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo
aver sottratto il contributo.
7. ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Come già precisato con decreto
n. 41 del 1998 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sono state dettate le modalità di attuazione delle
disposizioni in rassegna. Dette modalità contengono, altresì,
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle
banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale
e contributiva ovvero mediante l'intervento delle Aziende unità
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri,
previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni; inoltre, negli
anzidetti provvedimenti vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto
alla detrazione d'imposta.
Come precisato nella circolare n.
57/E, l'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di attuazione stabilisce
che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante
raccomandata,
al centro di servizio delle
imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui
avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con il decreto
dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione
dei centri di servizio competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998 unicamente al regolamento stesso. A norma
dello stesso comma 1, per i lavori iniziati (anche se già terminati)
prima dell'entrata in vigore del regolamento (che si verifica decorsi 15
giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va effettuata
entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso e cioè
entro il 7 maggio 1998.
Al modulo che deve recare i dati
catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai
certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda
di accatastamento,vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:
- le abilitazioni amministrative
richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori,
e cioè, a seconda della tipologia dei lavori, la concessione, l'autorizzazione
o la comunicazione di inizio lavori. Nel caso della manutenzione ordinaria
non essendo previsto alcun titolo abilitativo e trattandosi solo del caso
di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare la delibera
assembleare.
-in mancanza dei dati catastali,
copia della domanda di accatastamento. Per i fabbricati rurali che
hanno perso i requisiti di ruralità e non sono stati ancora accatastati
in forza dell'art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, che ha differito
il terrnine originariamente previsto per l'accatastarnento al 31 dicembre
1998, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non
appena presentata, ciò anche nell'ipotesi che il suddetto accatastamento
venga richiesto dopo la scadenza del termine previsto nell'articolo in
questione, in quanto i lavori non siano ultimati a detta data. In quest'ultimo
caso, cioè per l'accatastamento oltre il terrnine previsto, si perdono
i benefici previsti dalle disposizioni specifiche in materia di accatastamento
di fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità;
-fotocopia delle ricevute di pagamento
dell'Ici relativa all'anno 1997, se dovuta.Non va allegata la copia per
esempio, se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore
che nel 1997 non era tenuto al pagamento dell'Ici in quanto non possedeva
l'immobile. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si ritiene
opportuno precisare che, in caso di effettuazione di lavori sulle parti
comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento dell'Ici eventualmente
dovuta sulle parti comuni deve essere allegata. Resta fermo che tale documentazione
dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
-fotocopia della delibera assembleare
che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta d'interventi che
richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale
relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero
effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Qualora successivamente
alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese
l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova
tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione
e non va trasrnesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di
inizio lavori già presentato preventivamente;
- dichiarazione del possessore di
consenso all'esecuzione dei lavori. In caso di lavori eseguiti dal detentore
dell'irnrnobile, se diverso dai familiari conviventi del possessore o detentore
dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori.
Conformemente alle disposizioni
recate dall'art. 4 della legge n. 15 dei 1968, il contribuente può
allegare, in luogo della suindicata documentazione, una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio nella quale attesti di essere in possesso di tutta la suddetta
documentazione e di essere pronto a esibirla o trasmetterla a richiesta
degli uffici finanziari. Tale dichiarazione, con firma autenticata, è
esente da imposta di bollo in applicazione dell'art. 5, comma 1, della
tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. In questo caso
devono comunque essere barrate le specifiche caselle del modulo anche se
l'unica documentazione allegata è la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
Va precisato che vanno trasmesse
al centro di servizio tante comunicazioni quante sono le unità immobiliari
sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni abilitazione amministrativa.
Inoltre è opportuno chiarire che, poiché la comunicazione
al centro di servizio va fatta prima dell'inizio dei lavori (ovvero entro
il 7 maggio per quelli già iniziati, anche se terminati), nessuna
ulteriore comunicazione va trasmessa se cambia la ditta che esegue i lavori
o se questi si protraggono per più anni.
Qualora siano eseguiti congiuntamente
lavori su parti comuni e lavori su parti di singole proprietà ma
che generalmente sono effettuati insieme a quelli delle parti comuni (per
esempio i frontalini dei balconi), può essere trasmesso all'amrninistrazione
finanziaria un solo modulo per la comunicazione della data di inizio lavori
da parte di uno dei condomini o dall'amministrazione del condominio.
La lett. b) dell'art. 1, comma 1,
dei regolamento prevede l'attivazione della vigilanza in rnateria di sicurezza
dei cantieri. Detta previsione normativa stabilisce, infatti, che per poter
fruire della detrazione è necessario inoltrare preventivamente all'Asl
competente nel territorio in cui si svolgono i lavori una comunicazione
con raccomandata a.r. nella quale sono riportate le seguenti informazioni:
-ubicazione dei lavori e committente;
-natura delle opere da realizzare;
-impresa esecutrice delle opere
e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto
a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza
del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;
- data di inizio dei lavori;
La comunicazione all'Asl effettuata
a norma dei D.L.vi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494,
libera il contribuente dall'obbligo dell'invio di questa ulteriore raccomandata.
Va inoltre precisato che la comunicazione in questione non va effettuata
nelle ipotesi in cui i decreti legislativi richiamati non prevedono l'obbligo
della notifica preliminare all'Asl. Per i lavori già iniziati o
terminati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 41 del 1998 la
comunicazione mediante lettera raccomandata non può essere effettuata.
Si ricorda, tuttavia, che, come precisato al paragrafo 8, il
contribuente decade dal diritto
alla detrazione qualora risultino violate le disposizioni di cui ai citati
D.L.vi n. 626 del 1994 e n. 494 dei 1996.
In base all'art. 1, comrna 1, lett.
d), del regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera
la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti
i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione
di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi
degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato
all'esecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va comunque indirizzata
all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non è necessario
trasmettere nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio
lavori già presentato preventivarnente. Al riguardo si precisa che
il limite di 100 milioni va visto complessivamente, in relazione all'intervento
di recupero del patrimonio edilizio che s'intende realizzare.
L'art. 1, comma 3, del regolamento
stabilisce che per poter fruire della detrazione è necessario che
le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale
risulti:
- la causale del versamento (lavori
di ristrutturazione o art.1, comma 3, decreto n. 41 del 1998);
- il codice fiscale del beneficiario
della detrazione;
- il numero di partita Iva o il
codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Si ritiene inoltre necessario consentire
la detrazione delle spese, indipendentemente dall'effettuazione del bonifico
bancario, per tutte le spese pagate entro la data di entrata in vigore
del regolamento in questione, e cioè il 28 marzo 1998, 15 giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. DECADENZA DAI BENEFICI
L'art. 4 del regolamento di attuazione
stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l'importo
eventualmente ftuito dal contribuente è recuperato dagli uffici
finanziari nelle ipotesi elencate nella circolare n. 57/E del 1998. A tale
riguardo vengono forniti i seguenti ulteriori
chiarimenti:
- non è prevista la decadenza
nell'ipotesi che l'Ici risulti pagata tardivamente;
- non è richiesta la dichiarazione
del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori in caso di lavori
eseguiti dal detentore dell'immobile qualora questi sia un familiare convivente;
- l'omissione della preventiva comunicazione
all'Asl al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri
della data di inizio lavori provoca la decadenza dalla detrazione solo
qualora risulti che per la tipologia di lavori eseguiti o per le modalità
di svolgimento degli stessi il contribuente vi era tenuto sulla base della
legislazione extrafiscale vigente;
- il pagamento non effettuato mediante
bonifico bancario provoca la decadenza della detrazione solo fuori dei
casi di esonero dello stesso previsti nella circolare n. 57/E e nella presente
circolare;
- qualora nell'esecuzione dello
specifico intervento presso l'unità immobiliare siano violate le
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro e nei cantieri nonché, con riferimento agli operai utilizzati
dalla ditta durante l'esecuzione dei lavori nell'unità immobiliare,
vengano violate le obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti
e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente,
il contribuente perde il diritto alla detrazione. La detrazione comunque
non si perde se il contribuente è in possesso di una dichiarazione
della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4
gennaio 1968, n. 15, attestante l'osservanza delle suddette disposizioni.