LA FACOLTA' DI CONTROLLO DEI
DOCUMENTI SI ESERCITA COMUNQUE SENZA OSTACOLARE
Ogni condomino ha il diritto di visura dei documenti,
tenuti dall'amministratore del condominio, in ogni tempo, senza dovere
specificarne la motivazione.
" In tema di comunione
dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di ri-
chiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione
dei docu- menti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto in sede
di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea)
e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata
a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purchè l'esercizio
di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione,
non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere
economico per il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni
compiute gravare esclusi- vamente sui condomini richiedenti)."
" L'amministratore deve esibire, a richiesta di ciascun
condomino la documentazione contabile anche dopo che sia stato approvato
il rendiconto annuale, senza alcun one- re di specificarne la ragione,
a condizione, tuttavia, che i relativi costi siano assunti dai richiedenti
e salvo che ciò non intralci l'attività amministrativa, da
provarsi all'amministratore che si opponga alla richiesta"
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