LA FACOLTA' DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI SI ESERCITA COMUNQUE SENZA OSTACOLARE
L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE






 

Ogni condomino ha il diritto di visura dei documenti, tenuti dall'amministratore del condominio, in ogni tempo, senza dovere specificarne la motivazione.
Infatti la prassi, per la quale l'amministratore era obbligato ad esibire ai condomini i documenti della sua amministrazione solamente prima dell'assemblea di rendiconto o dopo, per un ulteriore controllo, è stata superata come segue: 
 

" In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di ri- chiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei docu- menti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto  in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purchè l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio  (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusi- vamente sui condomini richiedenti)."
(Cassazione aprile-agosto 1998, n.8460)
 

" L'amministratore deve esibire, a richiesta di ciascun condomino la documentazione contabile anche dopo che sia stato approvato il rendiconto annuale, senza alcun one- re di specificarne la ragione, a condizione, tuttavia, che i relativi costi siano assunti dai richiedenti e salvo che ciò non intralci l'attività amministrativa, da provarsi all'amministratore che si opponga alla richiesta"
(Cassazione 29 novembre 2001, n.15159)