12/09/2010 LA FACOLTA' DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI SI ESERCITA SENZA OSTACOLARE L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
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Ogni condomino ha il diritto di visura dei
documenti, tenuti dall'amministratore del condominio, in ogni tempo,
senza dovere specificarne la motivazione.
" In tema di
comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà
(di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio
l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non
soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le
ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre
copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti
di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai
principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per
il condominio (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute
gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)." " L'amministratore deve esibire, a richiesta di
ciascun condomino la documentazione contabile anche dopo che sia
stato approvato il rendiconto annuale, senza alcun onere di
specificarne la ragione, a condizione, tuttavia, che i relativi
costi siano assunti dai richiedenti e salvo che ciò non intralci
l'attività amministrativa, da provarsi all'amministratore che si
opponga alla richiesta".
Delibera annullabile se l'amministratore nega la
documentazione al condomino prima dell'assemblea.
" E' pieno diritto dei condomini prendere visione degli atti di gestione del condominio, sostenendo gli eventuali costi, senza la necessità di specificare la ragione di tale richiesta e purché ciò non si risolva in un intralcio per l'amministrazione condominiale. Infatti il quadro dei rapporti tra l'amministratore ed i condomini, in qualità di mandanti ex articolo 1129 c.c., conferisce a quest'ultimi i poteri di controllo e vigilanza in quanto l'amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione e riguardanti gli stessi condomini che sono i proprietari delle cose amministrate e quindi l'Agenzia delle entrate deve dare copia dei modelli F/24 redatti e presentati dall'amministratore di condominio.
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - decisione del 5/09/2008
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