12/09/2010

LA FACOLTA' DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI SI

ESERCITA SENZA OSTACOLARE  L'ATTIVITA'

DELL'AMMINISTRAZIONE

 

 

Ogni condomino ha il diritto di visura dei documenti, tenuti dall'amministratore del condominio, in ogni tempo, senza dovere specificarne la motivazione.
Infatti la prassi, per la quale l'amministratore era obbligato ad esibire ai condomini i documenti della sua amministrazione solamente prima dell'assemblea di rendiconto o dopo, per un ulteriore controllo, è stata superata da varie pronunce come segue: 
 

" In tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e non soltanto  in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio  (dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti)."
(Cassazione aprile-agosto 1998, n.8460)


" L'amministratore deve esibire, a richiesta di ciascun condomino la documentazione contabile anche dopo che sia stato approvato il rendiconto annuale, senza alcun onere di specificarne la ragione, a condizione, tuttavia, che i relativi costi siano assunti dai richiedenti e salvo che ciò non intralci l'attività amministrativa, da provarsi all'amministratore che si opponga alla richiesta".
(Cassazione 29 novembre 2001, n.15159)


Delibera annullabile se l'amministratore nega la documentazione al condomino prima dell'assemblea.

(Cass. 19 Maggio 2008 , n.12650)



COPIA F/24 Ag. Entrate

" E' pieno diritto dei condomini prendere visione degli atti di gestione del condominio, sostenendo gli eventuali costi, senza la necessità di specificare la ragione di tale richiesta e purché ciò non si risolva in un intralcio per l'amministrazione condominiale. Infatti il quadro dei rapporti tra l'amministratore ed i condomini, in qualità di mandanti ex articolo 1129 c.c., conferisce a quest'ultimi i poteri di controllo e vigilanza in quanto l'amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione e riguardanti gli stessi condomini che sono i proprietari delle cose amministrate e quindi l'Agenzia delle entrate deve dare copia dei modelli F/24 redatti e presentati dall'amministratore di condominio.

 

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi -  decisione del 5/09/2008