COMUNIONE e CONDOMINIO
" Ove l'attore, allegando la sua qualità di condomino, abbia chiesto l'accertamento della proprietà comune a sè e ad altri condomini sul bene dedotto in giudizio ed il convenuto, sollevando eccezione riconvenzionale, abbia contestato l'esistenza di tale diritto opponendo un proprio diritto esclusivo di proprietà sul bene stesso a titolo originario o derivativo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari del bene, o pretesi tali (dovendo l'integrità del contraddittorio essere accertata ex ante in relazione alle domande ed eccezioni proposte), giacché è dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile con la conseguenza che, anzitutto, va tutelato il diritto di ciascun comunista a confutare l'assunto fatto valere con l'eccezione riconvenzionale e, inoltre, la sentenza, implicando un accertamento in ordine a titoli di proprietà confliggenti tra loro, non può conseguire un risultato utile se non pronunciata nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione." |