CONTROVERSIE CONDOMINIALI 
 
 

27/08/2008 15.38

 

"La regola fissata dall'art. 23 c.p.c. che stabilisce che le cause civili tra condomini vanno sottoposte al giudice del luogo ove si trovano i beni comuni trova applicazione in tutti quei casi in cui la controversia riguardi il condominio. Quindi anche nelle controversie tra condomini e amministratore il giudice competente è quello del luogo ove si trovano i beni condominiali"
Cass. a sezioni unite (sentenza n. 20076 22/06/2006).



CONDOMINIO - NOTIFICA DI UN ATTO INDIRIZZATO AL CONDOMINIO.

Qualora la notifica di un atto indirizzato al condominio non avvenga nelle mani dell'amministratore, puo' essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto nel caso che in esso si trovino locali destinati allo alla gestione ed allo svolgimento delle cose e dei servizi comuni, - come la portineria - idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere compiuta presso il domicilio privato di quest'ultimo.

(Cass. sezione II, 16/05/2007, n. 11303)