"La regola fissata dall'art. 23 c.p.c. che stabilisce
che le cause civili tra condomini vanno sottoposte al giudice del luogo
ove si trovano i beni comuni trova applicazione in tutti quei casi in cui
la controversia riguardi il condominio. Quindi anche nelle controversie
tra condomini e amministratore il giudice competente è quello del
luogo ove si trovano i beni condominiali"
Cass. a sezioni unite (sentenza n. 20076 22/06/2006).
CONDOMINIO - NOTIFICA DI UN ATTO INDIRIZZATO AL CONDOMINIO.
Qualora la notifica di un atto indirizzato al condominio non avvenga nelle
mani dell'amministratore, puo' essere validamente fatta nello stabile
condominiale soltanto nel caso che in esso si trovino locali destinati allo
alla gestione ed allo svolgimento delle cose e dei servizi comuni, - come la
portineria - idonei, come tali, a configurare un ufficio
dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere compiuta presso il
domicilio privato di quest'ultimo.
(Cass. sezione II, 16/05/2007, n. 11303)