CARATTERISTICHE COMBUSTIBILI
ED IMPIANTI TERMICI - D.P.C.M. 8 MARZO 2002 -
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
omissis
decreta:
Art.1. - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche
dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
nonchè le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Art. 2. - Definizioni
1 - Ai fini del presente decreto si intende per:
a) combustibili per uso inclustriale: combustibili utilizzati
negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività
di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto
del Presi- dente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
b) combustibili per usi civili: combustibili utilizzati
negli impianti terrnici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
c) luogo di produzione di uno o più combustibili:
ama delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati
alla produzione di detti combustibili;
d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione:
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e
della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto
di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in
Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto
termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unità
termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione
e dell'applicabilità dell'art. 2, comma i del decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare
è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari,
salvo diverse valutazioni dell'autorìtà competente al rilascio
dell'autorizzazione.
2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui
al comma 1 lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:
a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;
b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;
c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione
mediche;
d) lavaggio biancheria e simili;
e) forni da pane;
f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività
di ristorazione.
TITOLO 1 - COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO INDUSTRIALE
Art. 3. - Combustibili consentiti
1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi
restando , anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commo,
i poteri attribuiti alle regioni dall'art.4 del D.P.R. 24/05/1998, n.203,
negli impianti e nelle attività di cui all'artt.2, comma 1, lettera
a), è consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di petrolio liquefátto;
c) gas di raffineria e petrolchimici;
d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;
e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
di petrolio rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato 1, punto 1;
f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e)
rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate
in Allegato I, punto 3;
h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato I punto 1, colonne 1,2,3,4,5,6,9
e 10;
i) emulsioni acqua-oliocombustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla prec.te lettera h),
e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato
II, punto 2;
1) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato
III, punto 2;
m) carbone di legna;
n) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III
alle condizioni ivi previste;
o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore
all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato
I, punto 4;
p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo
non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate
in Allegato I, punto 4;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con
con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle
caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;
r) biogas individuato nell'Allegato VI alle condizioni
ivi previste;
s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di
combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale
nel quale tale gas è prodotto;
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli
impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare,
uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, Punto 1, colonna 7, fatta eccezione
per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento
ai valori limite di emissione previsti, dal Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n.203, non deve essere superiore, a 180 mg/kg.;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) lignite con contenute di zolfo non superiore all'1,5%
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto
4;
d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti
o emulsionanti purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti
indicati al comma 1, lettere o), p) e q);
e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore
al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato
I, punto 4, riga 7;
3. Negli impianti di potenza termica, per singolo focolare,
uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art.2, punto
10 del D.P.R. n.203/1988, nonchè negli altri impianti delle stesse
potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori
limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art.13 del
decreto del D.P.R. n.203/1988, è consentito altresì l'uso
di:
a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche
indicate nell'Allegato I, punto 2;
punto 2;
b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio
non superiore a 230 rng/kg.;
4. E' altresì consentito, nel luogo di produzione
l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato II, punto 2;
c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati
leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio,
in deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale
12 luglio 1990;
d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del
greggio, rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo
di cui all'Allegato IV;
5. Negli impianti in cui durante
il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati
in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ttenuto, è consentito
altresì l'uso di:
a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle
caratteristiche indicate nell'Allegato 1, punto 1, colonna 8;
b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;
c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore
al 6% in massa;
d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore
al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato
1, punto 4, riga 8.
6. E' in ogni caso vietato utilizzare i combustibili
di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria
alimentare.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti,
nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:
a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,
combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte
le percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto
del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;
b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano
la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui
all'art. 3, cornma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori
limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art.. 4. - Impianti di combustione con potenza termica
non superiore a 3 MW
1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera
a) aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti
salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti
combustibili:
a) carbone da vapore;
b) coke metallurgico e da gas;
c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;
e) bitume da petrolio;
f) coke da petrolio;
g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24
marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto,
con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni;
2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art.
8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni
possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli
impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996,
ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di
qualità dell'aria.
3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke
metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato 1, punto
4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato
a mano.
Art. 5. - Requisiti degli impianti
I. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto
2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli
impianti di cui all'art. 2, cornma 1, lettera a) di potenza termica nominale,
per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologìe
disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati
di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore
per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero
e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati,
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente
fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I
suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita
della camera di combustione.
2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è
prescritto, ai sensi della vigente nonnativa, un valore limite di emissione
in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla
misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste
nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste
al comma 1.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli
impianti di cui all'art.2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonché
i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette
norme.
TITOLO Il - COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE
DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO CIVILE
Art. 6. - Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo
I. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato 1, punto
1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d)
e rispondenti alle caratteristiche indicate in AllegatoII, punto 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato
III, punto 2;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III,
alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato
1, punto 3;
1) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato 1, punto 4, limitatamente al periodo previsto
all'art. 10;
m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato 1, punto 1, colonne
1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle
caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto
all'art. 9;
o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato 1, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art.
10;
p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art.
10;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto
previsto all'art. 10;
r) bíogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni
ivi previste.
2. I combustibili di cui alle lettere 1), m), n), o),
p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine,
nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività
di ristorazione.
3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) e cornma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035
MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al
comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, in condizioni di funzionamento
regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in Allegato
V. I valori di ernissione devono essere controllati almeno annualmente
dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito
delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori
misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
e successive modifiche.
4. Per gli impianti installati precedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma
3, si applicano a partire dal I° settembre 2003.
5.I valori limite di emissione di cui all'Allegato V,
fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo
dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata
dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione
che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche
e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come
combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto
1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri
distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d)
e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato
I, punto 3;
6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas
di cui al comma 1, lettere t), h) ed r), devono rispettare i valori limite
e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7. - Caratteristiche tecnologiche degli impianti
di combustione
1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art.
12, comma 2, lettera f) fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per singolo
focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi
degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti
requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,
gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza
termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati
di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore
per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero
e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati
nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.
3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva
pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2, entro
due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 8 - Uso dell'olio combustibile ed altri distillati
pesanti di petrolio
1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti
di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), è consentito
negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza
termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni
singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte
salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei
piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento
degli obiettivi di qualità dell'aria.
2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti
di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino
al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8,
comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e
comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione
delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri
distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura
pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati
durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni.
3. Le condizioni di cui al comma 2, devono risultare
dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 o da successive
annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici
di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto
di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati
all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 9. - Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile
ed altri distillati
pesanti di petrolio
1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art.
6, comma 1, lettera n), è consentito negli impianti di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva
pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una
potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni
stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali
misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità
dell'aria.
2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri
distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito
altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi
di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che
alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione
delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri
distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utlizzando
detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale
dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio,
individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni
al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di
olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con conte-
nuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al
comma 1.
4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati
all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 10. - Uso di combustibili
solidi
1. E' consentita fino al termine fissato nell'ambito dei
piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1°
settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi,
negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti
a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche
indicate in Allegato I, punto 4;
d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti
alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla
compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni
al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di
tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manuten- zione
dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati
all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione
attestante la sus- sistenza delle condizioni di cui sopra l.
3. E' consentito, anche oltre il termine previsto al
comma 1, l'utilizzo dei combusti- bili di cui all'art. 6, comma 1, lettera
q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a
0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.
OMISSIS
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