28/11/2010

Codice di Procedura Civile

 

Art. 23 

 

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio purché la domanda sia posta entro un biennio dalla divisione.