ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’ DEL COSTO DELLA MANODOPERA

NEL DURC PER TUTTI  I LAVORI PUBBLICI  E PER I LAVORI

PRIVATI CON IMPORTI A PARTIRE DA € 70.000,00

 

 


 

Al via da gennaio 2011 la sperimentazione. Il sistema sarà a regime nel 2012.

 

Le parti sociali dell’edilizia hanno firmato lo scorso 28/10/2010 un accordo  che prevede l’introduzione di indici di congruità del costo della manodopera sia per settore che per categorie di imprese e per territorio, ai sensi dell'art. 118, comma 6-bis, del D. Leg.vo 163/2006.
Detto articolo, che riprende in parte gli abrogati commi 1173 e 1174 dell'art. 1 della
L. 296/2006, prevede che «Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza sul valore complessivo dell'opera del costo della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

L'accordo comune approva una tabella nella quale sono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, in relazione al costo complessivo dell’opera, che costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità.
È previsto che tali indici siano oggetto di un periodo di sperimentazione di dodici mesi, con decorrenza dal 01/01/2011 e termine al 31/12/2011, che riguarderà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 01/01/2011.

È inoltre stabilito che, per i lavori pubblici l’obbligo della verifica di congruità riguardi gli appalti di qualunque importo, mentre per i lavori privati tale obbligo decorre a partire da un importo pari o superiore ad € 70.000,00, importo asseverato mediante autodichiarazione da parte del direttore dei lavori.
Durante tutto il periodo della sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell'incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del Durc, mentre al termine del periodo di sperimentazione, il sistema della verifica della congruità dell'incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 01/01/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data.

Quanto alle modalità per il rilascio, l'attestazione di congruità deve essere effettuata dalla Cassa Edile competente con la medesima procedura di rilascio del Durc, compreso il principio del silenzio assenso per gli istituti pubblici. A tal fine, è fatto obbligo per l'impresa principale di dichiarare alla Cassa Edile competente il valore dell' opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del Durc per il saldo finale, mentre per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell' opera.