L'autorimessa facente parte del condominio, deve essere provvista, se ha una capacità di parcamento superiore a n. 9 posti auto, del certificato di prevenzione incendi rilascia- to dal competente Comando dei VV.F.. Il certificato ha una validità di anni sei e deve essere rinnovato ad ogni scadenza allegando una perizia giurata di un tecnico autoriz- zato che certifichi la perfetta efficienza dell'impianto fisso antincendio. Nelle autorimesse è vietato: - Usare fiamme libere; - Depositare sostanze infiammabili; - Parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.; - Eseguire riparazioni a caldo; - Fumare; L'autorimessa deve essere munita di: - Un impianto fisso antincendio, per una capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli, costituito da uno o più idranti da mm.45 collegati, di solito,con l'acquedotto comunale; - Estintori a polvere di Kg.6 regolamentari perfettamente efficienti, n.1 ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli, per i rimanenti, fino a 200, n.1 ogni 10 autoveicoli; L'amministratore deve prestare una cura particolare a tutto quanto attiene all'autorimessa, specialmente all'efficienza degli impianti fissi e mobili antincendio, che se non efficienti, in caso d'improvvisa necessità, lo porrebbero in una situazione sanzionabile sia sul piano civi- le che su quello penale. In caso d'incendio, la società di assicurazioni potrebbe non pagare o limitare il risarcimento del danno per la mancanza o la inefficienza dei predetti impianti anticendio. RAMPA: La rampa e gli spazi comuni e privati
dell'autorimessa debbono essere adibiti alla destinazione prevista dal
regolamento del condominio e/o dagli atti di acquisto. Ne è quindi
vietato l'uso in modo difforme, quale la sosta di auto ed autocarri sulle
rampe di accesso e negli spazi di manovra all'interno dell'autormessa,
in quanto possibile causa di danni alle cose ed alle persone.
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