AUTORIMESSA


 
L'autorimessa  facente  parte  del  condominio, deve  essere provvista, se ha una capacità di parcamento superiore a  n. 9 posti  auto, del certificato di prevenzione incendi rilascia- to dal competente Comando dei VV.F.. Il  certificato  ha  una  validità  di  anni  sei  e  deve essere rinnovato  ad  ogni  scadenza  allegando  una  perizia  giurata  di  un tecnico autoriz- zato che certifichi  la  perfetta  efficienza  dell'impianto  fisso  antincendio.
Nelle autorimesse è vietato:
- Usare fiamme libere;
- Depositare sostanze infiammabili;
- Parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- Eseguire riparazioni a caldo;
- Fumare;
L'autorimessa deve essere munita di:
- Un  impianto  fisso  antincendio, per una capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli, costituito da  uno o  più idranti da mm.45 collegati, di solito,con l'acquedotto comunale; 
- Estintori  a  polvere di  Kg.6  regolamentari perfettamente efficienti, 
   n.1 ogni 5 autoveicoli  per  i primi 20 autoveicoli,  per  i  rimanenti, 
   fino a  200,  n.1 ogni 10 autoveicoli;
L'amministratore  deve  prestare una  cura particolare a tutto quanto attiene all'autorimessa, specialmente all'efficienza  degli impianti fissi  e mobili antincendio, che se non efficienti, in caso d'improvvisa necessità, lo porrebbero in una situazione sanzionabile sia sul piano civi- le  che  su   quello penale.  In caso  d'incendio,  la società   di  assicurazioni potrebbe non pagare o limitare il risarcimento del danno  per  la  mancanza  o  la  inefficienza  dei predetti impianti anticendio.

RAMPA:

La rampa e gli spazi comuni e privati dell'autorimessa debbono essere adibiti alla destinazione prevista dal regolamento del condominio e/o dagli atti di acquisto. Ne è quindi vietato l'uso in modo difforme, quale la sosta di auto ed autocarri sulle rampe di accesso e negli spazi di manovra all'interno dell'autormessa, in quanto possibile causa di danni alle cose ed alle persone.