ATTO EMULATIVO
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Costituisce atto emulativo l'opposizione di un condomino all'ammodernamento
dell'edificio, quando questo agisca al solo evidente scopo di recare il
maggior danno possibile agli altri condomini. "
" Non rientrano tra gli atti di emulazione vietati dalla
Legge (art. 833 c.c.) gli atti che pur essendo contrari all'ordinamento
e comportanti molestia e nocumento agli altri, siano intesi a procurare
un vantaggio al condomino che li compie. "
" Per aversi atto emulativo, vietato dalla Legge (art.
833 c.c.) é necessario che l'atto stesso non sia sorretto da nessuna
giustificazione di natura utilitarista da parte di chi lo compie e cioè
abbia per scopo unicamente la molestia. "
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Per aversi atto emulativo vietato dall'art.833 cod. civ. occorre il concorso
di due elementi:
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