ATTO EMULATIVO


" Costituisce atto emulativo l'opposizione di un condomino all'ammodernamento dell'edificio, quando questo agisca al solo evidente scopo di recare il maggior danno possibile agli altri condomini. "
(APP. TORINO 12-05-1971)


" Non rientrano tra gli atti di emulazione vietati dalla Legge (art. 833 c.c.) gli atti che pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento agli altri, siano intesi a procurare un vantaggio al condomino che li compie. "
(CASS. 5-03-1984)


" Per aversi atto emulativo, vietato dalla Legge (art. 833 c.c.) é necessario che l'atto stesso non sia sorretto da nessuna giustificazione di natura utilitarista da parte di chi lo compie e cioè abbia per scopo unicamente la molestia. "
(CASS. 5-05-1984 N.1515)


" Per aversi atto emulativo vietato dall'art.833 cod. civ. occorre il concorso di due elementi: 
a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia; "
(CASS. 9-10-1998 N.9998)