ATTI D'EMULAZIONE
art.833 c.c.



 

Il proprietario non può compiere atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri e che quindi non abbiano alcuna conseguenza utilitaristica per chi li compie. 
Il condomino non potrà, quindi, tinteggiare di rosso la sua porta d'ingresso, eseguire lavori per diminuire la veduta del vicino o porre in essere altri comportamenti al solo scopo d'infastidire i vicini.