PONTEGGI ED IMPALCATURE PER INTERVENTI

 DI MANUTENZIONE A RIDOSSO DEGLI EDIFICI

 

 

 

Chi subisce un furto nel proprio appartamento, eseguito mediante l’utilizzo delle impalcature o dei ponteggi elevati a ridosso dello stabile per lavori, potrà chiedere il risarcimento del danno all’impresa che li ha posti in opera e/o al Condominio con  ottime possibilità di ottenerlo.

Il  richiamo all’art. 2043 c.c., di cui alle numerose pronunce della s. c. porta inevitabilmente a ricondurre la natura della responsabilità in gioco, nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, che trova la sua fonte nella “ingiustizia”del danno e nel principio del neminem laedere, senza alcun richiamo, per il caso che ci occupa, alla responsabilità dell’appaltatore contrattualmente prevista dagli art. 1655 e seguenti del codice civile.

La giurisprudenza ritiene che la causa della “colpevolezza” dell’appaltatore (ma la circostanza non muta nel caso in cui si tratti del proprietario, utilizzatore, o nolleggiatore del ponteggio) debba ricercarsi nella mancanza di misure atte ad impedire o rendere comunque difficile l’utilizzo della impalcatura da parte di malfattori.

Sulla base della ovvia considerazione che il ponteggio, per sua connotazione, permette ed agevola l’ingresso di ladri nelle abitazioni private dalle terrazze o dalle finestre, si ritiene che l’appaltatore, nell’allestire e montare il ponteggio, debba utilizzare alcune cautele (illuminazione notturna, rimozione delle scale di collegamento tra i piani, impianto di allarme, etc...), atte ad impedirne l’uso anomalo. Se non opera in tal senso, l’appaltatore versa in colpa”, perchè la sua condotta non rispetta i criteri di prudenza, diligenza e perizia richiesti nell’esercizio della sua attività, con conseguente declaratoria di responsabilità. a suo carico. Oggi la giurisprudenza è orientata in tal senso sia perché i furti non sono più percepiti come fatti occasionali e fortuiti, data la loro costante e statistica frequenza, sia perché gli episodi di danno, soprattutto a carico di terzi, devono sempre trovare una formula risarcitoria, anche se in alcuni casi non sempre propriamente giustificata.

Infatti a ben vedere l’obbligo che viene imposto all’appaltatore (cioè l’obbligo di dotare il ponteggio di misure di sicurezza atte ad evitare il furto) e la cui violazione lo rende responsabile, non è rinvenibile nel codice civile, perché chi allestisce un ponteggio non ha obbligo giuridico di evitare l’evento furto e quindi non vi è in questo caso la trasposizione della norma penale che prevede e punisce la condotta omissiva.

L’appaltatore nel montare un ponteggio privo delle cautele anti-furto sopradescritte, non compie, per la verità, un atto illecito, cioè non compie un atto “contra jus”, ma ciò nonostante gli si rimprovera una condotta negligente, nel caso in cui il furto venga perpetrato mediante utilizzo dell’impalcatura che non sia dotata di sistemi antintrusione. L’ingiustizia del danno consistente nella mancata previsione dell’evento prevedibile ed evitabile e quindi nella mancata adozione delle misure di sicurezza che la comune prudenza e diligenza imporrebbe di attuare. E’ questa mancata prevedibilità dell’evento “furto” da parte dell’appaltatore che rende la sua condotta “punibile” sotto il profilo della colpa e quindi elemento sul quale fondare la responsabilità per danni, soprattutto per la circostanza che il furto è oramai un fatto di comune esperienza che deve essere prevenuto e se possibile eliminato in radice.

La statistica frequenza dei furti ha, altresì, orientato la giurisprudenza a riconoscere anche la responsabilità del condominio quale committente dei lavori, spesso in concorso con la responsabilità dell’appaltatore

La responsabilità del condominio, a differenza dell’appaltatore, trova il suo fondamento nell’art. 2051 c.c., che disciplina la responsabilità per le cose in custodia. Il condominio quale autonoma figura giuridica, ha il possesso del fabbricato e in qualità di suo detentore, è soggetto all’obbligo di custodire la cosa e di vigilare, affinché dalla stessa non si producano danni ai terzi. Quando lo stesso commissiona a terzi i lavori di manutenzione o di ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio, il condominio ha l’obbligo di verificare che dagli stessi non si producano danni a terzi, perché esercitando di fatto “il potere sulla cosa”, il condominio ha la materiale possibilità ad apprestare tutte le misure atte ad evitarei danni.Nel caso in cui il condominio non abbia predisposto delle misure atte a tutelare e difendere le proprietà dei singoli condomini, la “veste” giuridica attribuitagli dal codice civile lo rende responsabile per i danni causati dalla cosa custodita, e nella fattispecie in via solidale con l’appaltatore. Alla luce delle sentenze citate si può affermare che la giurisprudenza si è sostanzialmente consolidata sul riconoscimento della responsabilità per i danni da furto a carico dell’appaltatore, la quale può concorrere con quella del condominio.

Per la verità, non mancano alcune pronunce divergenti.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 14 maggio 1992 ha escluso sussistere la responsabilità solidale tra il proprietario ed il committente dei lavori ex art. 2043 del codice civile, a meno che detta responsabilità non fosse stata consapevolmente assunta da quest’ultimo con la stipula di un preciso obbligo.

Anche il Tribunale di Napoli con sentenza del 9 febbraio 2002 aveva aderito a detta soluzione, ma su un presupposto sostanzialmente diverso. Il giudice, infatti, aveva escluso la responsabilità del condominio e quindi il concorso di colpa con l’appaltatore, in quanto aveva ritenuto che l’impalcatura fissa esterna fosse nella esclusiva disponibilità della ditta appaltatrice. Il condominio pertanto non aveva alcun potere nei confronti della medesima e di conseguenza non aveva alcun obbligo di custodia e di controllo.

Altra lontana sentenza del Tribunale di Milano del 17 novembre 1994 aveva escluso la responsabilità sulla base dell’articolo 2051 c.c., sostenendo che il danno non poteva correlarsi alla semplice detenzione della cosa, ma doveva essere cagionato dalla cosa stessa per il suo intrinseco carattere di pericolosità.

La corte di Cassazione, con sentenza del 14 giugno del 1982, si era invece espressa sul nesso casuale tra l’esistenza del ponteggio ed il furto, precisando che “per la sussistenza del nesso di casualità materiale non è sufficiente che tra l’antecedente (comportamento doloso o colposo) ed il dato conseguenziale (evento) vi sia un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una sequenza normale dell’antecedente – nella specie per un furto in un appartamento commesso servendosi per accedervi del ponteggio di un cantiere costruito in modo da invadere con alcune sporgenze il terrazzo dell’appartamento ove il furto è stato perpetrato, il giudice del merito si era limitato ad affermare che l’azione dei ladri era stata la sola causa efficiente dell’evento, senza accertare se l’esistenza della impalcatura. in considerazione della notevole altezza dal suolo dell’appartamento,fosse stata idonea alla commissione dell’azione delittuosa ed a creare una situazione in mancanza della quale sarebbe stato impossibile o sommamente difficoltosi introdursi in detto appartamento.

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione, a prescindere dalle sopra citate discordanti pronunce, hanno ormai tracciato una via univoca per il riconoscimento dei danni da furto mediante ponteggi e con o senza solidarietà passiva del condominio, i danni dovranno essere risarciti dagli appaltatori disattenti.

 

In ambito penale è punibile colui che non impedisce un evento che ha l’obbligo giuridico di impedire o evitare  (che non hanno nè imprese nè condomini).

 Tribunale di Milano 28.10.2002; Cass. Civ. n. 9707, 6.10.1977; Cass. Civ., n. 584