L'amministratore è una figura centrale nel condominio
in quanto tutti gli atti amministrativi e contabili della vita condominiale,
sono depositati presso il suo ufficio dove debbono sempre essere rintracciabili
e visionabili
La legislazione attuale non prevede per l'amministratore
un'apposita figura professionale e quindi non è stabilita la iscrizione
in alcun albo ne è richiesto alcun titolo di studio specifico.
L'amministratore dovrà comunque possedere un'adeguata
preparazione di carattere tecnico, giuridico e contabile, in quanto, e non
da poco tempo, il condominio risulta oggetto di una vasta normativa.
L'amministratore, nell'adempimento del suo incarico,
deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve
dare seguito, quale organo esecutivo
del condominio, ai deliberati dell'assemblea che, ne è, invece,
l'organo
deliberante. L'amministratore
agisce anche di sua iniziativa nei casi previsti
dalla Legge (lavori urgenti ecc.) sui quali deve riferire in assemblea. I suoi compiti sono elencati
nell'art.1130 c.c.
Nel nominare l’amministratore del
proprio condominio (obbligatorio quando
i condomini sono più di quattro)
i sigg.ri condomini troveranno utile, per meglio esprimere la loro volontà,
sapere che il candidato
proposto non abbia avuto qualche piccolo
inconveniente finanziario, quale ad esempio,
uno
o più protesti cambiari e/o assegni insoluti od altro,
ed anche che abbia, come si suol dire?, qualcosa da perdere (oltre l'onore)
nella spiacevole eventualità, tutt’altro che rara, che si debba,
in futuro, procedere, in sede giudiziaria, contro di lui per qualsivoglia
motivo relativo alla sua gestione del condominio e che si venga a conoscenza,
tardivamente, che era ed è nullatenente e che quindi nulla
può essere risarcito. Sarà
anche utile conoscerne l’organico dell'ufficio e gli orari della sua disponibilità.
L’amministratore ha
l'obbligo di riscuotere i contributi condominiali approvati,
fare eseguire le delibere adottate dall’assemblea,
pagare i servizi e le prestazioni erogati
al condominio da enti, dipendenti e professionisti e quindi, presentare,
al termine dell'esercizio fiscale (un anno) il rendiconto della sua gestione.
L’amministratore
dura in carica un anno e scaduto
il temine annuale deve convocare l’assemblea per presentare il
rendiconto della sua gestione e far deliberare la nomina dell’amministratore
per il nuovo anno fiscale. L'amministratore cessato dall'incarico
per scadenza del termine annuale o perché dimissionario continua
ad esercitare tutti i suoi poteri per
prorogatio.
La convocazione dell'assemblea,
con il relativo ordine del giorno, può essere richiesta
all'amministratore da n.2 condomini
che rappresentino almeno 1/6 del
valore dello stabile (art.66 dispos. att.
c.c.) e che indicheranno, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione. L’amministratore
può essere revocato con una
delibera adottata dall’assemblea con la stessa maggioranza
necessaria per la sua nomina, o, su richiesta
di uno o più condomini, dall’autorità giudiziaria
quando sussistano gravi irregolarità od anche ometta di presentare
il rendiconto della sua gestione per due esercizi fiscali
consecutivi in un assemblea regolarmente convocata
o non abbia riferito, "senza indugio"
all'assemblea di citazioni o provvedimenti a lui notificati
che esorbitano le sue attribuzioni.
L’amministratore giudiziario viene nominato
dal Giudice su ricorso di uno o più condomini quando
(art.1105 c.c.):
- Non si prendono i provvedimenti necessari per
la cosa comune;
- Non si riesce a formare una maggioranza;
- La delibera adottata non viene eseguita per mancanza
di fondi o per la mancanza dell’amministratore;
L’amministratore giudiziario opera
con gli stessi poteri dell’amministratore nominato dall’assemblea
e cessa dall’incarico quando l’assemblea
nomina un amministratore ordinario.
Il verbale dell'assemblea, per
evitare liti ed impugnazioni, è buona
regola, sia
redatto nel corso dell'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente,
dopo la sua rilettura, di cui deve esserci notizia nel
verbale stesso, e dal Segretario, eletti all'inizio
dell'assemblea. Il verbale può essere
inviato ai condomini presenti che ne facciano richieste e deve invece
essere inviato a tutti i condomini assenti non
rappresentati, che lo possono impugnare in modo rituale entro
trenta giorni dal ricevimento. Attenzione tale limite di tempo
per le impugnazioni non esiste quando le assemblee sono nulle di
per sé.
Quindi bisognerà distinguere
le delibere annullabili, impugnabili
da chi ha votato contro, da chi si è astenuto od era
assente, che sono quelle che risultano affette da vizi formali
per la convocazione dell'assemblea e per la formazione della sua
volontà, da quelle nulle,
impugnabili anche dai condomini che si espressero
in modo favorevole purché dimostrino di avervi interesse,
in quanto mancanti di elementi essenziali o adottate da un'assemblea non
costituita regolarmente. Sarà nulla quindi una
delibera che leda i diritti soggettivi dei condomini,
o quella presa senza che tutti i condomini siano
stati avvisati della riunione, od una
delibera adottata senza la prescritta maggioranza o concernente
un illecito ecc.
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
CONDOMINIALI
I contributi condominiali deliberati
dalle assemblee debbono essere versati,
nei tempi e nei modi stabiliti,
dai singoli
condomini, all'amministrazione condominiale.
Nel recente passato si usava
versare i predetti contributi, direttamente nelle
mani dell'amministratore che a tal fine si
recava nel condominio. Questo sistema dava origine a
non pochi errori nelle registrazioni degli incassi ed
a rischi per la sicurezza della persona dell'amministratore che si vedeva
costretto a portare su di sé le somme riscosse e quindi era esposto
a tutte le possibili dannose evenienze. Attualmente nella grande
maggioranza dei casi, i versamenti da parte dei condomini vengono
effettuati tramite c/c postale,
modo che non comporta più gli errori ed i rischi prima evidenziati.
RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
La responsabilità dell’amministratore
di condominio si estrinseca in due modi,
l’uno
all’interno del condominio con riguardo all’adempimento
degli obblighi ordinari dell’amministratore,
quali la richiesta e l’incasso dei contributi condominiali approvati
dall’assemblea, il pagamento dei servizi erogati al condominio, la
presentazione all’assemblea del rendiconto annuale, l’esecuzione
delle delibere adottate dalle assemblee, la tenuta della contabilità,
la conservazione del registro dei verbali, l’espletamento degli
interventi di manutenzione ordinaria e di quelli
straordinari, però definiti urgenti e necessari,
soggetti a posteriori alla delibera dell’assemblea,
attiene, quindi, all'esercizio dell'amministrazione soggetta
al vaglio ed all’eventuale censura dei Condomini
in
sede di assemblea, che
può o non può, approvare, confermare, 1’amministratore
per l’anno fiscale successivo ed anche chiedere, eventualmente,
la restituzione delle somme spese ed il risarcimento dei danni causati
e l’altro
verso l’esterno, con
l'osservanza
di
normative, in vigore - alla sua nomina o emanate
successivamente, la cui omissione sottopone l'amministratore
a
conseguenze rilevabili, perseguibili
e sanzionabili d’ufficio, amministrativamente
e/o penalmente, dalle autorità pubbliche preposte.
L'amministratore è
quindi responsabile verso
la Pubblica Autorità dell'osservanza
delle predette normative che prevedono, quasi sempre ( tranne
le comunicazioni dovute relative ai contributi
INPS, alle ritenute di acconto ed a quant'altro di fiscale) atti
come la nomina di tecnici, di direttori
dei lavori, di responsabili della sicurezza, ed
anche l’esecuzione di lavori
per la sicurezza degli spazi e dei luoghi di
lavoro condominiali, per il contenimento energetico, per le manutenzioni
straordinarie obbligatorie, la cui omissione comporterebbe
doverosamente la sospensione dell’erogazione di un servizio (sostituzione
dell’argano dell’ascensore, la sostituzione della caldaia). Spesso
accade, che le predette nomine e
le esecuzione di lavori non vengono deliberati in
quanto le assemblee convocate
si rifiutano
a maggioranza oppure vengono dichiarate deserte. In tali ipotesi,
l’amministratore
si viene a trovare
al centro di due forze contrapposte,
l’una costituita dalla
volontà di non fare, deliberata, dei suoi ”datori” di
lavoro, o, addirittura, dall’assenza della manifestazione di volontà,
per mancanza del quorum nelle assemblee, e l’altra
costituita dalla norma cogente
che gli impone di fare, la cui inosservanza
é sanzionata, penalmente e/o amministrativamente a seconda
dei casi, con al limite, la richiesta del risarcimento dei danni da parte
degli stessi condomini il cui comportamento ha dato origine all’inadempimento
posto in essere dall’amministratore. La valutazione delle situazioni dovrà
essere eseguita tenendo presente l’impossibilità
da parte dell’amministratore di sottrarsi all’adempimento
delle normative cogenti per il condominio. L’amministratore
potrà quindi
dimettersi,
tenendo però presente che rimane in carica per
l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo amministratore,
o porre in essere quegli atti o decisioni
in adempimento delle normative che li impongono e rimettersi
al giudizio dell’assemblea riconvocata a
posteriori o sospendere
l’esercizio delle attività non rispettose della
normative relative.
L’amministratore può agire, senza l’ autorizzazione dell’assemblea,
per:
-
disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a tutti i condomini;
-
riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per
l’esercizio dei servizi comuni;
-
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti
comuni dell’edificio;
-
esercitare le ulteriori facoltà previste dal regolamento di
condominio: infatti, giusta l’art. 1131, comma 1, cod. civ., il
regolamento di condominio può ampliare i poteri attribuiti dal
precedente art. 1130 cod. civ. all’amministratore, ma non
restringerli.
-
stipulare contratti e provvedere a pagamenti relativi a opere di
manutenzione ordinaria o a servizi comuni essenziali (Cass., n.
3159 del 17 marzo 1993, Sez. II );
-
stipulare contratti relativi a opere di manutenzione
straordinaria solo se queste hanno il carattere dell’urgenza e
comunque con necessità di ratifica dell’assemblea;
-
far
valere in giudizio le norme del regolamento di condominio che,
sia pur relative all’uso delle parti di proprietà esclusiva,
siano rivolte a tutelare l’interesse generale al decoro, alla
tranquillità e all’abitabilità dell’intero edificio (Cass., n.
397 del 23 gennaio 1989, Sez. II);
-
agire
per ottenere il rilascio dell’alloggio detenuto senza titolo dal
portiere licenziato, cui l’alloggio era stato concesso quale
integrazione della retribuzione (Cass., n. 4780 del 2 ottobre
1985, Sez. II);
-
detenere le chiavi del locale comune già destinato ad alloggio
del portiere e rimasto vuoto per cessazione del servizio di
portineria (Cass., n. 5076 del 23 luglio 1983, Sez. II);
-
agire
contro il condomino che ha trasformato un balcone in una
veranda, con lesione del godimento degli altri condomini o
comunque con pregiudizio dell’estetica e della naturale
destinazione della cosa comune (Cass., n. 3510 del 28 maggio
1980, Sez. II);
-
agire
contro il condomino che ha abusivamente realizzato opere sulle
parti comuni (Cass., n. 5160 del 27 luglio 1983, Sez. II);
-
promuovere azioni per ottenere il pagamento dei contributi
condominiali;
-
promuovere azioni possessorie, vale a dire azioni di
reintegrazione o di manutenzione ex artt. 1168-1170 cod. civ.
(Cass., n. 4679 del 16 aprile 1992, Sez. II);
-
promuovere l’azione di denuncia di danno temuto e di
risarcimento danni nei confronti dell’appaltatore, in caso di
rovina dell’edificio (Cass., n. 152 del 19 gennaio 1985, Sez. II);
-
proporre l’azione di cui all’art.
1669 cod. civ., relativa ai gravi difetti di costruzione che
possano porre in pericolo la sicurezza dell’edificio
condominiale, anche se privo della preventiva autorizzazione da
parte dell’assemblea condominiale (Cass., n. 2775 del 28 marzo
1997);
-
qualora sia autorizzato dall’assemblea dei
condomini, senza riserva di approvazione di talune clausole,
alla stipula di un contratto di appalto per provvedere alla
manutenzione di parti comuni dell’edificio, pattuire, per il
caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo all’appaltatore,
interessi moratori superiori al tasso legale: conseguentemente
il condominio è obbligato all’adempimento del debito derivante
da tale clausola (Cass., n. 1640 del 22 febbraio 1997).
|
ANNULLABILITA' -
NULLITA'
DELL'ASSEMBLEA (varie)
Secondo le ultime pronunce della Cassazione la nullità
per difetto di convocazione si è trasformata in annullabilità.
E', quindi, cambiata la tendenza della giurisprudenza ad ampliare la categoria
delle delibere nulle rispetto
a quelle annullabili, tendenza
giustificata dallo scopo di consentire al condomino una difesa contro il
potere della maggioranza svincolata dal ristretto termine di decadenza
di cui all'art. 1137, terzo comma, codice civile.
Infatti le seguenti sentenze:
- ai sensi dell'art. 1136, sesto comma, c. c. l'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini siano stati
invitati alla riunione.
(Cass., 14/12/1982, n. 6863; Cass., 27/01/1982,
n. 538; Tribunale Perugia, 7/09/1989)
- l'avvenuta comunicazione a tutti i condomini della data
e del luogo dell'assemblea di prima e seconda convocazione e del contenuto
dell'ordine del giorno costituisce un presupposto per la validità
della costituzione dell'assemblea che deve sussistere ed essere fatto constatare
al momento del suo inizio e che non può poi essere preso in considerazione
ai fini della validità della delibera.
(Cass. 11 maggio 1984, n. 2893)
da cui risultava che l'omissione dell'invio dell'avviso
di convocazione, comportando un vizio insanabile, negava all'assemblea
il potere stesso di deliberare con conseguenze anche sulle future assemblee
in qualche modo dipendenti da questa e la cui nullità era sempre
invocabile da chiunque vi ha interesse, sono state stravolte dalla nuova
tendenza che ha cambiato radicalmente un principio che sembrava pacifico,
infatti le seguenti ultime sentenze:
- le delibere condominiali sono
nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero
che non rientra nella competenza dell'assemblea, o se incidono su diritti
individuali inviolabili per legge.
( Cass. 2 ottobre 2000, n. 13013)
- la mancata comunicazione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea condominiale ad un condomino,
in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta
non
già la nullità, ma l'annullabilità
della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta
giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione
per quelli dissenzienti), è valida ed efficace nei confronti di
tutti i partecipanti al condominio.
(Cass. 05-0 1 -2000, n. 31; Cass. 05-02-2000
n. 1292 )
da quanto sopra attualmente si può affermare che:
sono annullabili,
nei termini previsti dall'art. 1137 cod. civ., le delibere contrarie
alla legge o al regolamento di condominio, tra cui quelle che non rispettano
le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione
dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare
la volontà dell'organo collegiale, in relazione all'oggetto della
delibera da approvare;
sono nulle le delibere
che hanno un oggetto impossibile o illecito, non di competenza dell'assemblea
o trattano di diritti inviolabili per legge;
La differenza tra l'annullabilità
e
la
nullità ai fini pratici, consiste nel fatto che il ricorso
per l'impugnazione della deliberazione annullabile, ai sensi dell'art.1137,
terzo comma, c.c. deve essere proposto
entro trenta
giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti
e dalla data della comunicazione per gli assenti, mentre l'azione diretta
a fare accertare la nullità delle delibere condominiali può
essere promossa da chiunque vi abbia interesse, e cioè dai condomini
assenti o dissenzienti o che si sono astenuti dal votare e senza
limiti di tempo,
ADEMPIMENTI E NORMATIVE CHE COINVOLGONO
LA RESPONSABILITA'
DELL' AMMINISTRATORE:
1) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Legge 05/03/1990 n. 46;
Legge 9/01/1991
n. 10;
D.P.R. 26/08/1993 n.412;
D.P.R. 21/12/1999 n. 551;
Dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico;
Contratto di manutenzione e del terzo responsabile;
Libretto di centrale termica (Ditta di manutenzione);
C.P.I. rilasciato dai VV.F. ed omologazione ISPESL;
2) IMPIANTI ASCENSORI
Legge 24/10/1942 n.415;
D.P.R. 27/04/1955 n.547;
Legge 05/03/1990 n. 46;
Libretto con annotazioni visite di controllo;
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
Contratto di manutenzione e licenza di
esercizio;
3) SICUREZZA DEL POSTO DI
LAVORO
D.P.R. 27/04/1955 n.547
D.P.R. 19/03/1956 n.303
D. Lgs. 19/09/1994 n.626
D. Llgs. 19/03/1996 n.242
D.M.L. 16/01/1997
Piano di sicurezza con la valutazione dei
rischi e delle misure di prevenzione;
Informazione e formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza;
Conservazione del registro infortuni;
4) IMPIANTI ELETTRICI D'ILLUMINAZIONE
E F.M.
Legge 05/03/1990
n. 46;
Denuncia ISPESL (se prevista);
Dichiarazione di conformità;
5) AUTORIMESSA
Legge 05/03/1990 N. 46 e dichiarazione
di conformità;
Conformità dell'autorimessa alle normative di
Legge e certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), per le autorimesse
con un parcamento effettivo superiore a nove autoveicoli, rilasciato dal
Comando Provinciale dei VV.F.;
Manutenzione regolare degli estintori mobili e dell’impianto
fisso antincendio;
6) FASCICOLO DEL
FABBRICATO
Deliberazione Consiglio Comunale di Roma n. 166 del 02/11/1999;
Disegno di legge del Presidente del Consiglio n. 4339
bis del 30/11/1999
(non divenuto legge);
Attualmente, quindi, la redazione del FASCICOLO DEL FABBRICATO,
deve essere effettuata solamente per gli edifici
situati nel Comune di Roma a seguito
della predetta deliberazione. Il fascicolo
del fabbricato prevede la verifica dello stabile sotto il profilo
statico ed impiantistico e dovrà essere redatto da tecnici
abilitati. E’ prevista la nomina di un responsabile per la
custodia, l’aggiornamento ed il rinnovo del
fascicolo del fabbricato a termini di Legge. Gli
immobili dovranno dotarsi del fascicolo di fabbricato
entro i seguenti tempi:
- entro due anni quelli costruiti prima del 1939 termine
prorogato
dal 2001 al 2002;
- entro quattro anni quelli costruiti tra il 1940 ed
il 1971 e quindi entro il 2004;
- entro sei anni quelli costruiti dal 1972 e quindi entro
il 2006;
Ultimamente T.A.R. e Consiglio di Stato
hanno dichiarato illegittima la delibera del Comune di Roma che ha istituito
il F.d.F. e quindi i condomini che hanno adempiuto hanno buttato i soldi
dalla finestra.
ULTERIORI RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE
L’amministratore è
considerato responsabile, nei confronti dell’acquirente, dei danni
verificatisi entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera e derivati alle
parti comuni del condominio, dalla imperfetta esecuzione da parte del
costruttore.
La norma è diretta a tutelare l’acquirente
di una casa nuova in caso di gravi difetti della
costruzione, allo scopo di soddisfare esigenze di carattere generale, quali
la funzionalità e la conservazione degli edifici destinati, per loro natura,
a lunga durata. La legge dispone che l’appaltatore
(e quindi il costruttore) sia
responsabile dei danni nei confronti dell’acquirente (e
quindi del condominio) nel caso di rovina totale o parziale dell’edificio o
di evidenti gravi difetti verificatisi entro 10 anni dall’ultimazione
dell’opera.
Eventuali clausole contrattuali di esonero o limitazione di tale
responsabilità sono da considerarsi nulle.
Di conseguenza
l’amministratore
del condominio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti del costruttore
dell’edificio nell’interesse del condominio, in quanto titolare del
potere/dovere di compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti condominiali.
Può farlo anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, in quanto
tale azione è diretta a conservare l’esistenza delle parti comuni e, in
quanto tale, rientra tra le sue specifiche attribuzioni.
Se l’amministratore
non vi provvede, anche il
singolo
condomino è legittimato a farlo, sia per i gravi difetti
riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, sia per ottenere il
risarcimento dei danni che siano derivati alla sua
unità
immobiliare dall’imperfetta esecuzione dell’opera.
I gravi
difetti. Non sono solo quelli che producono movimenti nelle
strutture essenziali dell’immobile, ma anche
tutti
quelli che pregiudicano gravemente l’utilizzazione dell’immobile stesso e le
funzioni cui è destinato. A titolo esemplificativo,
costituiscono gravi difetti la presenza di
crepe nei muri o sui soffitti,
il
sollevarsi della pavimentazione in legno dei singoli locali,
il
distacco dell’intonaco della
facciata dell’edificio, il
difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto
idrico, l’inadeguatezza
ricettiva delle fosse biologiche, l’impiego di
materiali difettosi nella costruzione di solai,
errori
di costruzione del tetto e del lastrico di copertura tali da
provocare
infiltrazioni d’acqua all’interno degli appartamenti
sottostanti ovvero a carico delle altre strutture condominiali, la
costruzione difettosa di una canna
fumaria dell’impianto di riscaldamento, il distacco del
rivestimento del muro e la
caduta
di intonaco, i vizi di realizzazione dei muri perimetrali.
Insomma, tutto ciò da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione
economica dell’immobile o una sensibile menomazione della possibilità di
normale godimento dello stabile o del singolo appartamento che ne
comprometta la conservazione, anche quando non producano fenomeni tali da
pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’immobile oppure riguardino
solo una parte limitata della costruzione.
La norma vale anche in caso di pericolo di rovina, ovvero quando segni
visibili ed esteriori evidenzino che l’opera, o parte di essa, si rovinerà.
Ma
sono
necessari elementi evidenti, cioè fenomeni che influiscono
sulla stabilità dell’edificio e tali da far denotare una situazione di
pericolo indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima.
Si tratta di un’ipotesi che per fortuna accade raramente e che può
interessare soprattutto le palazzine costruite in spazi ritagliati su
colline con terreni soggetti a franamenti