AMIANTO
serbatoi per l'acqua, canne fumarie, discendenti
per acque, tettoie,
intonaci isolanti,
guarnizione sportello caldaia,
17/07/2010
L'amianto è
un minerale a struttura altamente fibrosa, che per le sue doti di flessibilità,
grande resistenza agli elementi chimici ed al calore ed anche per la sua
capacità isolante termica ed acustica, è stato usato, fino
a tempi recenti,
in vari settori dell'industria.
Per quanto riguarda le costruzioni, l'amianto può
essere presente nelle mattonelle di rivestimento delle strutture verticali
ed orizzontali, nelle lastre piane per controsoffitti, nelle lastre di
protezione esterne, nelle tubazioni di scarico, nelle canne fumarie, negli
intonaci miscelato a malte varie ecc.
All'inizio degli anni '90 è stata accertata la
grande pericolosità delle fibre
dell'amianto per la salute dell'uomo in quanto le
sue fibre, sottili e
leggere, entrando nel corpo umano e depositandosi nella parte bassa
dei polmoni, provocano cancro polmonare e
malattie respiratorie. In Italia,
il divieto di estrazione, importazione, commercio
e produzione dei prodotti contenenti amianto (asbesto)
è stabilito dalla Legge n.257 del 27/03/1992 che ne disciplina,
insieme al D. L.vo del 15/08/1991, riguardante l'igiene sul lavoro, anche
i modi del trattamento per la sua manutenzione e per il suo eventuale smaltimento.
L'art. 10 alla lettera l) della Legge,
prevede il censimento
degli edifici ove è presente amianto libero o in matrice friabile.
L'art. 12 della predetta legge, al comma 5) prescrive
l'istituzione di un registro da tenersi presso le USL con l'indicazione
degli stabili ove è presente l'amianto floccato o friabile
ed anche
prescrive che i proprietari,
gli amministratori
o
i titolari delle varie attività, pena una sanzione amministrativa,
debbono comunicare alla ASL competente per territorio, la presenza dei
materiali contenenti amianto negli edifici di loro competenza.
A seconda dello stato fisico del materiale contenente
amianto presente si dovrà o procedere ad un controllo periodico
delle condizioni dei manufatti, o adottare tutti i provvedimenti atti
a scongiurare il deterioramento del materiale contenente l'amianto o
nel caso di deterioramento in corso, procedere, nei modi prescritti dalla
normativa, ad un intervento di bonifica.
Nel caso si voglia procedere alla bonifica mediante la
rimozione del materiale, l'impresa che effettua la bonifica,
dovrà procedere alla presentazione ed ottenere l'approvazione del
piano di lavoro previsto dall'art.34 del predetto D. L.vo 277/91, all'AUSL
competente territorialmente. Negli altri modi previsti per la bonifica sarà
sufficiente la semplice notifica dell'intervento. In ogni caso è
bene che il proprietario dello stabile o l'amministratore
del condominio, coadiuvato
da tecnico di sua fiducia, si accerti dalla
regolarità
della
procedura attuata realmente per lo smaltimento del materiale contenente
amianto, esibizione del contratto con Ditta autorizzata dalla Regione allo
smaltimento di rifiuti speciali o tossici e nocivi e quant'altro tassativamente
stabilito, in quanto la responsabilità
del procedimento è ritenuta " a catena
" dal D.Lgs. n.22/97 e quindi tutti
i soggetti che sono intervenuti nella gestione del rifiuto ne
vengono considerati responsabili.
Si deve anche considerare che a seconda della classificazione
dei rifiuti, la inadempienza alla regolarità del predetto procedimento
di rimozione, può essere sanzionata
o in modo amministrativo od in modo
penale.
Quindi la rimozione dei
materiali contenenti amianto diviene obbligatoria solo nei casi di sfaldamento o
friabilità manifesta o incipiente.
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