AMIANTO

 

serbatoi per l'acqua, canne fumarie, discendenti

per acque, tettoie,  intonaci isolanti,

guarnizione sportello caldaia,

17/07/2010



 

L'amianto è un minerale a struttura altamente fibrosa, che per le sue doti di flessibilità, grande resistenza agli elementi chimici ed al calore ed anche per la sua capacità isolante termica ed acustica, è stato usato, fino a tempi recenti, in vari settori dell'industria. 


Per quanto riguarda le costruzioni, l'amianto può essere presente nelle mattonelle di rivestimento delle strutture verticali ed orizzontali, nelle lastre piane per controsoffitti, nelle lastre di protezione esterne, nelle tubazioni di scarico, nelle canne fumarie, negli intonaci miscelato a malte varie ecc.
All'inizio degli anni '90 è stata accertata la grande pericolosità delle fibre dell'amianto per la salute dell'uomo in quanto le sue fibre, sottili e leggere,  entrando nel corpo umano e depositandosi nella parte bassa dei polmoni, provocano cancro polmonare e malattie respiratorie.

 
In Italia, il divieto di estrazione, importazione, commercio e produzione dei prodotti contenenti amianto  (asbesto) è stabilito dalla Legge n.257 del 27/03/1992 che ne disciplina, insieme al D. L.vo del 15/08/1991, riguardante l'igiene sul lavoro, anche i modi del trattamento per la sua manutenzione e per il suo eventuale smaltimento.

L'art. 10 alla lettera l) della Legge, prevede il censimento degli edifici ove è presente amianto libero o in matrice friabile. 

L'art. 12 della predetta legge, al comma 5) prescrive l'istituzione di un registro da tenersi presso le USL con l'indicazione degli stabili ove è presente l'amianto floccato o friabile ed anche prescrive che i proprietari, gli amministratori o i titolari delle varie attività, pena una sanzione amministrativa, debbono comunicare alla ASL competente per territorio, la presenza dei materiali contenenti amianto negli edifici di loro competenza.

A seconda dello stato fisico del materiale contenente amianto presente si dovrà o procedere ad un controllo periodico delle condizioni dei manufatti, o adottare tutti i provvedimenti atti a scongiurare il deterioramento del materiale contenente l'amianto o nel caso di deterioramento in corso, procedere, nei modi prescritti dalla normativa, ad un intervento di bonifica.


Nel caso si voglia procedere alla bonifica mediante la rimozione del materiale, l'impresa che effettua la bonifica, dovrà procedere alla presentazione ed ottenere l'approvazione del piano di lavoro previsto dall'art.34 del predetto D. L.vo 277/91, all'AUSL competente territorialmente. 

 
Negli altri modi previsti per la bonifica sarà sufficiente la semplice notifica dell'intervento. In ogni caso è bene che il proprietario dello stabile o l'amministratore del condominio, coadiuvato da tecnico di sua fiducia, si accerti dalla regolarità della procedura attuata realmente per lo smaltimento del materiale contenente amianto, esibizione del contratto con Ditta autorizzata dalla Regione allo smaltimento di rifiuti speciali o tossici e nocivi e quant'altro tassativamente stabilito, in quanto la responsabilità del procedimento è ritenuta " a catena " dal D.Lgs. n.22/97 e quindi tutti i soggetti che sono intervenuti nella gestione del rifiuto ne vengono considerati responsabili
Si deve anche considerare che a seconda della classificazione dei rifiuti, la inadempienza alla regolarità del predetto procedimento di rimozione, può essere sanzionata o in modo amministrativo od in modo penale. 

Quindi la rimozione dei materiali contenenti amianto diviene obbligatoria solo nei casi di sfaldamento o friabilità manifesta o incipiente.