12/09/2010 AFFISSIONI NELLA BACHECA CONDOMINIALE
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I condomini per effettuare comunicazioni, devono rivolgersi all'amministratore o all'assemblea. Non è punibile, ai sensi dell'art.664, 2° comma, Cod. Pen., la distruzione di scritti o manifesti, infissi nell'ingresso condominiale da persona diversa dell'amministratore." (Cass. 6.10-1971)
Il consenso
(implicitamente o esplicitamente) prestato all'affissione in
bacheca del documento non può non comportare che anche della
lesione della reputazione dei congiunti del condomino i
ricorrenti debbano essere ritenuti responsabili (ovviamente
anche sul piano risarcitorio)."
Rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell'androne del proprio condominio, o in un'area qualsiasi del palazzo aperta al pubblico, un avviso con nome e cognome dell'inquilino che è in ritardo con i pagamenti. (Cass. penale, sezione V, 31 marzo 2008, n. 13540)
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