12/09/2010

AFFISSIONI NELLA BACHECA

CONDOMINIALE 

 

 

I condomini per effettuare comunicazioni, devono rivolgersi all'amministratore o all'assemblea. Non è punibile, ai sensi dell'art.664, 2° comma, Cod. Pen., la distruzione di scritti o manifesti, infissi nell'ingresso condominiale da persona diversa dell'amministratore." 

(Cass. 6.10-1971)

 


Il consenso (implicitamente o esplicitamente) prestato all'affissione in bacheca del documento non può non comportare che anche della lesione della reputazione dei congiunti del condomino i ricorrenti debbano essere ritenuti responsabili (ovviamente anche sul piano risarcitorio)."

( Cass. penale, sezione V, 26 settembre 2007, n. 35543)

 


Rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell'androne del proprio condominio, o in un'area qualsiasi del palazzo aperta al pubblico, un avviso con nome e cognome dell'inquilino che è in ritardo con i pagamenti.

(Cass. penale, sezione V, 31 marzo 2008, n. 13540)