ACQUIRENTE (NUOVO)


10/04/2011
 

L'acquirente di una unità immobiliare per essere considerato condomino deve comunicare all'amministratore l'avvenuto passaggio di proprietà. Da quel momento avrà il diritto di impugnare le deliberazioni condominiali adottate dalle assemblee alle quali non è stato convocato.
Il  nuovo  condomino  non  può sottrarsi  al  pagamento  dei  debiti  delle  trascorse  gestioni,  potrà  comunque  agire   nei  confronti  del  venditore  per  la  ripetizione  di quanto  versato. Nell’ipotesi di debiti sospesi od  in  caso di  contestazioni  tra le parti,  l’amministratore potrà  rivolgersi  sia  al venditore che all’acquirente ed agire in via solidale nei confronti di entrambi. L’acquirente  è  tenuto ad osservare il regolamento di condominio ed ad accettarne  le tabelle millesimali.
L'acquirente ha anche diritto al risarcimento del danno, da parte del Committente o proprietario nel  caso in cui l'impianto di riscaldamento non sia "a norma" (art.36 Legge 10/91 ed art.134 del DPR 380/01).
Ha diritto a ripetere verso il venditore le somme versate per spese deliberate prima del suo acquisto.10/04/2011