10/04/2011
L'acquirente di una unità immobiliare per essere considerato condomino deve comunicare all'amministratore l'avvenuto passaggio di proprietà. Da quel momento avrà il diritto di impugnare le deliberazioni condominiali adottate dalle assemblee alle quali non è stato convocato. Il nuovo condomino non può sottrarsi al pagamento dei debiti delle trascorse gestioni, potrà comunque agire nei confronti del venditore per la ripetizione di quanto versato. Nell’ipotesi di debiti sospesi od in caso di contestazioni tra le parti, l’amministratore potrà rivolgersi sia al venditore che all’acquirente ed agire in via solidale nei confronti di entrambi. L’acquirente è tenuto ad osservare il regolamento di condominio ed ad accettarne le tabelle millesimali. L'acquirente ha anche diritto al risarcimento del danno, da parte del Committente o proprietario nel caso in cui l'impianto di riscaldamento non sia "a norma" (art.36 Legge 10/91 ed art.134 del DPR 380/01). Ha diritto a ripetere verso il
venditore le somme versate per spese deliberate prima del suo acquisto.10/04/2011
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