Ogni condomino
può intervenire all'assemblea (66) anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio
appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un
solo rappresentante nella assemblea, che è designato dai comproprietari
interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono
all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei
servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni,
ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni
dell'edificio il diritto di voto spetta invece al proprietario.
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