28/11/2010
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE ART. 66
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L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per
le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini
che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
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