Per la riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea (c.c. 1123) l'amministratore può
ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione (c.p.c. 642).
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato,
solidalmente con questo (c.c. 1292 ss.), al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (c.c. 1219) nel pagamento dei contributi,
che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al
condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili
di godimento separato.
|