DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL 
CODICE CIVILE 
ART. 63



 

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea (c.c. 1123) l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (c.p.c. 642).
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo (c.c. 1292 ss.), al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (c.c. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.