DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL
CODICE CIVILE
ART. 61 |
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere si
possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi,
il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato.
|