DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE ART. 155
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti
di condominio e la trascrizione di essi (c.c. 1138) si applicano anche
ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti
di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma
dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.