28/11/2010

 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL 
CODICE CIVILE 
ART. 155

 


 

Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi (c.c. 1138) si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.
Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'articolo 1138 del codice e nell'articolo 72 di queste disposizioni.