" Quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga
le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese secondo
i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché
le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per
la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con
la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto
nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art.1129. Esso può
essere impugnato a norma dell'art.1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun modo possono derogare alle disposizioni
degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136
e 1137 ".
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