28/11/2010

 

CODICE CIVILE 
ART. 1135

(Attribuzioni dell'assemblea dei condomini)

 


 

" Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore ed alla eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale;
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne prima all'assemblea ".