28/11/2010

 

CODICE CIVILE 
ART. 1133

(Provvedimenti presi dall'amministratore)



 
 


 

" I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137 c.c. ".