"Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitogli dal regolamento di condominio
o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti
e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto
a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni ".
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