" Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta
dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto
dall'ultimo comma dell'art.1131, se per due anni, non ha reso il conto
della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro ".
|