" Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenta i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può
chiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia
stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea
dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio,
e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti
sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa
alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima
che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi
ad alcuni soltanto dei condomini ".
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