28/11/2010
 

CODICE CIVILE 
ART. 1125

(Manutenzione e ricostruzione dei 
soffitti, delle volte e dei solai)


 


 

" Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parte uguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto ".