28/11/2010
 

CODICE CIVILE 
ART. 1121

(Innovazioni gravose o voluttuarie)



 


 

" Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera ".