CODICE CIVILE ART. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle
cose comuni)
" Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o
porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti."
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle
cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione."