7) newsletter del 22 gennaio 2011 (3 File)
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1 FILE LEGGE DI STABILITA’ 2011 DEL 7.12.2010 (EX LEGGE FINANZIARIA) (proroga del 55% della detrazione fiscale per le spese relative al risparmio energetico ripartite in 10 anni invece che per 5, per l’anno 2011).
ART.1 OMISSIS 48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. OMISSIS
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2 FILE Piano Casa Lazio Legge Regionale n.21 (Dicembre 2010) La L. Regionale n.21 (Piano Casa Regione Lazio) permette i seguenti interventi:
Ampliamenti volumetrici:
del 20% da effettuare su edifici ad uso residenziale uni o plurifamiliari entro i 1000 metri cubi che dovranno tassativamente mantenere la propria destinazione d’uso per 10 anni;
del 10% da effettuare su edifici ad uso non residenziale per l’artigianato e la piccola industria.
di un minimo di demolizione del 75% dell’edificio, con la possibilità di ricostruire, mediante un premio volumetrico, la volumetria preesistente aumentata del 35%;
destinando il 25% dell’eventuali nuove unità immobiliari realizzate alla locazione a canone concordato.
Sono previsti premi volumetrici aggiuntivi
dal 35% al 20%
nelle zone a più alto rischio sismico, per favorire gli interventi
di messa. Le sopraelevazioni sono ammesse solamente per la possibilità di realizzare un nuovo tetto o modificare l'esistente al fine di rendere abitabili i sottotetti. Il loro recupero è consentito solamente per quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e attigui all’appartamento.
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3 FILE D.L. 20/12/2010 n. 225 G.U. 29/12/2010 N. 303
E’ stato spostato definitivamente al 31.03.2011 il termine per la presentazione di istanze di aggiornamento catastale inerenti gli immobili non dichiarati o che hanno perso il requisito di ruralità.
Si deve tenere presente che gli aggiornamenti catastali che saranno indenni da multe, sanzioni ecc. sono quelli dovuti a variazioni legittime degli immobili, quali, permessi di costruire DIA ecc. e per le quali variazioni, quindi già autorizzate, l’aggiornamento catastale era un obbligo entro un dato termine (quindi la sanatoria riguarda il termine e non la variazione).
Le variazioni invece prive di legittimazione dovranno prima essere sanate e poi accatastate.
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