5) newsletter del 5 dicembre 2010

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Dallesperienza sul campo

Delle deleghe nell’assemblea e della nomina

dell’amministratore con mandato scaduto

L’articolo 67 delle norme di attuazione del codice civile dispone che “ ogni condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante”. Questo diritto viene costantemente individuato dalla giurisprudenza della Cassazione come diritto inderogabile.

Infatti il regolamento condominiale contrattuale può regolare “la delega” nel senso di limitarne il numero per ogni

singolo rappresentante ma non può affatto vietarla.

Infatti si pensi al caso di un condomino che non voglia o non possa partecipare all'assemblea per qualsivoglia motivo, dovuto per esempio alla distanza dal luogo dove si svolgerà la riunione, a malattie o altri impedimenti.

Da qui l’istituto giuridico della DELEGA che aiuta a permettere lo svolgimento dell’assemblea condominiale con le conseguenti sue manifestazioni di volontà che si concretizzano nelle delibere condominiali, le cui esecuzioni, se correttamente adottate, sono obbligatorie nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (presenti e non nell’assemblea).

Quindi è consentita, per il predetto istituto giuridico, ai singoli condomini la possibilità di farsi rappresentare in assemblea da altri soggetti muniti della loro delega.

La delega può essere rilasciata ad un altro condomino o anche all'amministratore (se non vietato dal regolamento condominiale) o anche ad un estraneo al condominio.

La delega rappresenta dunque lo strumento con il quale ogni condomino può attribuire ad un terzo il potere di rappresentarlo in assemblea, non solo per assisterlo, lui assente nella discussione, ma anche per votare in nome e suo conto. Questo significa che comunque il delegato, nelle azioni poste in essere, dovrà rappresentare il suo delegante che accetterà poi in toto il suo operato perché è come se fosse stato lui stesso presente nell’assemblea ad esercitare il suo diritto d’intervento e di voto.

La delega quale atto dispositivo di fiducia, di un soggetto nei confronti di un altro, a provvedere su un dato oggetto, è liberamente revocabile in ogni momento senza alcuna motivazione. Base ed elemento fondante della delega è quindi il rapporto diretto di fiducia tra delegante e delegato.

Abnorme sarebbe quindi la delega in cui il delegato non conoscesse il delegante che rappresenta, in quanto, l’unico vero limite all’istituto della delega è l’impossibilità del delegato di delegare a sua volta un’altra persona per mancanza di rapporto diretto e di fiducia tra delegante originario e delegato.

La presenza di un estraneo al condominio, in quanto delegato a sua volta da un altro delegato e non dal delegante originario, rappresenterebbe poi anche una violazione della Legge sulla privacy cui hanno comunque diritto i condomini partecipanti all’assemblea.

Infatti questioni private interne all’assemblea verrebbero ad essere conosciute da persona estranea al condominio stesso che partecipando alla riunione senza averne diritto con l’eventuale complicità di un delegato che a sua volta gli avrebbe passato una delega rilasciatagli, per pura fiducia, in bianco, completata in seguito con un nominativo che poi risulterà del tutto sconosciuto all’originario condomino delegante, commetterebbe un illecito perseguibile penalmente.

Questo qualche volta accade quando un condomino fa incetta di deleghe di altri condomini che non conoscono in realtà l’uso che si farà della loro delega. Può accadere così che un aspirante alla nomina di amministratore del condominio s’inserisca nella realtà condominiale travestendosi da delegato ma in realtà per altri suoi fini particolari e possa poi partecipare all’assemblea in realtà rappresentando se stesso non conoscendo infatti neppure il condomino rappresentato.

Ebbene il fattore comune alla base di tutti questi comportamenti illeciti, se posti in essere, è purtroppo l’ignoranza sia della Legge, sia dell’etica professionale e sia dell’etica morale che comunque non li giustifica.

Ignoranza della Legge che mentre non è scusabile, ma comprensibile se manifestata da un qualunque soggetto diviene invece ancora più grave se dimostrata da chi, per sua dichiarata professione, dovrebbe conoscere la Legge e quindi l’illecito parrebbe divenire doloso.

In tema altresì d’ignoranza della Legge e delle questioni condominiali, si afferma che si può revocare solamente l’amministratore in carica e non quello in prorogatio, per mancata conferma da parte dell’assemblea. Questo delle dimissioni dell’amministratore, in prorogatio o scaduto, è un fattore comune che caratterizza gli ordini del giorno delle

assemblee che si riuniscono dopo la scadenza del mandato, redatti da amministratori con scarse o nulle basi giuridiche. Infatti non è raro trovare posto all’o.d.g. dell’assemblea di fine d’anno la dizione “Dimissioni dell’amministratore - Nomina dell’amministratore” non sapendo loro stessi amministratori, che l’amministratore con il mandato ormai terminato per scadenza dell’anno di validità, non può dimettersi in quanto non più amministratore incarica per nomina, ma solamente per prorogatio.

Naturalmente la peculiarità di certi amministratori è di essere più praticanti che giuristi, anche se poi questo binomio imperfetto è quasi sempre propedeutico all’instaurazione di controversie giuridiche con danno per gli amministrati.

 

5/12/2010

 

Broccardi di base a quanto sopra sono:

- Legis ignorantia non derogat, nel senso che l’ignoranza della Legge non scusa i

comportamenti illeciti;

- Delegatus non potest delegare, nel senso che il delegato non può lui stesso, a sua volta,

intestare ad altri la delega ricevuta;

- Iura novit Curia, nel senso che i professionisti amministratori, auto asseriti tali, debbono

di per sé conoscere le norme e quindi la loro non è ignoranza ma dolo;