4) newsletter del 27 novembre 2010

(3File)

 

1° File

CANNE FUMARIE degli impianti di riscaldamento.

Premesso che la perdita di vite umane quando si tratta di incidenti relativi ad impianti di riscaldamento funzionanti a gas è causata nel 95% dei casi da dispersione di gas combusto negli ambienti abitati, di seguito si riportano le seguenti considerazioni.

Una condizione da accertare, spesso invece trascurata, relativamente agli impianti di riscaldamento centralizzati ed autonomi, è quella della possibilità del perfetto smaltimento dei prodotti provenienti dalle camere di combustione delle caldaie, (combusti e non), all’esterno dello stabile o dell’abitazione (se trattasi di impianto autonomo), attraverso le relative canne fumarie.

Premesso che l'articolo 7.3, della norma UNI 8364, prescrive, per le canne fumarie degli impianti di riscaldamento, l’obbligo della verifica, per quanto riguarda la loro integrità, a seconda del combustibile usato, secondo le cadenze temporali di cui più appresso, si deve precisare, a prescindere, che il loro funzionamento dovrebbe essere comunque costantemente controllato e vigilato dai vari responsabili della conduzione e dell’esercizio degli impianti, pena, quasi sempre, in caso di ostruzione o di fuoriuscite di gas combusti, gravissime conseguenze per le persone che soggiornano o stazionano nei locali che possono essere oggetto delle immissioni stesse con effetti spesso letali.

Il problema presenta due aspetti, comunque regolati dalle norme vigenti,

l’uno, di salvaguardia generale ambientale, che riguarda l’inquinamento dell’aria esterna (che respiriamo e si deposita sui cibi) e per questo quindi le canne fumarie dovranno sfociare, in alto (tranne quelle degli impianti autonomi posti in opera prima dell’agosto 1993 di cui al D.P.R. 412/93), oltre l’ultimo piano abitato, nelle varie altezze previste, sia dalle norme di prevenzione incendi che da quelle dei Regolamenti Comunali e dovranno essere periodicamente ripulite dalle particelle di materiali incombusti che, depositandosi sulle pareti interne, ne riducono la sezione e quindi l’efficacia e le rendono, tra l’altro, soggette ad incendiarsi;

l’altro, di salvaguardia diretta della sicurezza delle persone e che riguarda quelle canne fumarie che si sviluppano all’interno degli edifici, la cui impermeabilità ai gas, caldi e non, e corretta resistenza fisica, divengono una condizione tassativa di sicurezza. Infatti, se non impermeabilizzate e con le pareti ben protette contro gli urti, le canne fumarie, accidentalmente, possono lasciare fuoriuscire i prodotti della combustione negli ambienti abitati con le immaginabili conseguenze per le persone.

Per le canne fumarie, quindi, l’osservanza della norma e dell’esercizio della buona conduzione dell’impianto termico non è un mero adempimento burocratico e regolamentare riguardo il risparmio energetico, ma risulta un atto di vera prevenzione, senza esagerare, contro gravi accadimenti e la perdita possibile di vite umane. Naturalmente il controllo dell’efficienza delle canne fumarie di quegli impianti autonomi

che si trovano all’interno delle abitazioni sarà più agevole del controllo dell’efficienza dei camini degli impianti centralizzati che si sviluppano all’esterno e specialmente all’interno degli edifici. Di solito, le canne fumarie degli impianti centralizzati che si sviluppano all’interno degli stabili, e che sono quelle più pericolose, appartengono a due tipologie,

la prima, riguarda gli stabili ottocenteschi dotati di camini per riscaldare i singoli ambienti, nei quali quando furono installati i moderni impianti di riscaldamento a termosifone ad acqua calda, si volle usufruire di uno di questi incassato tra le spesse murature, per convogliarvi i fumi della nuova caldaia.

la seconda invece riguarda gli stabili moderni, ove non è raro il caso che canne fumarie poste in opera all’esterno degli stabili, che si sviluppavano adiacenti le pareti attestate sui balconi si siano poi ritrovate, dopo qualche tempo, all’interno dei locali abitati. Infatti spesso è accaduto che per ampliare le abitazioni, alcuni balconi siano stati chiusi con verande, vetrate ecc. e quindi il tratto di camino che si trovava all’esterno viene a trovarsi all’interno di un locale abitato con le possibili conseguenze in caso di fuoriuscita dei prodotti della combustione.

Lo scrivente, nel 1995 fu consulente di parte in un processo in cui si dibatteva sulla responsabilità circa il decesso di due persone causato da immissioni di gas combusti fuoriusciti da una canna fumaria a servizio di un impianto di riscaldamento, all’interno di una camera di un albergo del centro di Roma.

TERMINI PRESCRITTI PER IL CONTROLLO DELLE CANNE FUMARIE

- ogni 5 anni per le canne fumarie a servizio degli impianti funzionanti a gas di rete;

- ogni 4 anni per le canne fumarie a servizio degli impianti funzionanti a combustibile liquido;

 

 

2° File

D.P.R. n. 59 del 2 aprile 2009

(Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009)

"Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della

direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"

Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed invernale, e alla preparazione dell'acqua calda sanitaria. Le nuove norme si applicano in assenza di differenti disposizioni regionali ed entrano in vigore a partire dal 25 giugno 2009.

Il D.P.R introduce le seguenti novità che riguardano:

art. 3 - comma 1: adozione norme UNI TS 11300

art. 3 - comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare art. 4 - comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)

art. 4 - comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite

art. 4 - comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo

art. 4 - comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica Yie

art. 6 - commi 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati art. 7 - comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

Il testo pubblicato in Gazzetta contiene nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati, che superano la rigidità del divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi previsto nella prima stesura.

9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa.

 

 

3° File

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 23.06.2008, n. 448

Piano per il risanamento della qualità dell'aria regionale.

OMISSIS

Art. 5

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile:

1) Al fine di diminuire la presenza di PM10 e degli NOx, sono definiti provvedimenti tesi all’adozione di sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti.

2) A tal fine:

a. le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η ≥ 63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio;

b. gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere data giustificazione nella dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al comune, il quale può chiedere un approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la possibilità della localizzazione, nelle condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del gas;

c. in caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico;

d. gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

e. gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;

f. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al d.gls. 192/2005 e successive modificazioni;

g. le canne fumarie di tutti gli impianti termici civili, anche di potenza termica inferiore al valore di soglia (35kW), devono essere conformi almeno a quanto prescritto dall’allegato IX alla parte V del d.lgs. 152/2006 e, ove più restrittive, alle norme previste dai regolamenti comunali;

3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un impianto, ai sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità dell’impianto installato o modificato alle disposizioni della presente normativa;

4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici pubblici a parità di condizioni climatiche interne, entro il 31 dicembre 2010 gli Enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica, di cui al d.lgs 92/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere l’obbligo, da parte del contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe a più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare certificazione energetica;

5) L’adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere a), b), d), g) del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2011 per i Comuni di Roma e Frosinone, entro il 31 dicembre 2014 per il restante territorio regionale e le norme previste alle lettere c), e) ed f) avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Piano.

Art 6

Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale

1) Gli impianti di combustione industriale per la produzione di energia a fini termici o elettrici, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali o soggetti a rinnovo di autorizzazione rilasciata in data anteriore al 1988, devono corrispondere alle migliori tecniche disponibili;

2) Gli impianti esistenti devono essere alimentati con i combustibili previsti dal d.lgs. 152/2006, Parte V, Titolo III, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Nei nuovi impianti è vietata l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 %; negli impianti esistenti l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo superiore allo 0,3 % può essere autorizzata per motivi tecnici in via eccezionale dalla Provincia qualora sia dimostrato, sulla base di modelli di diffusione, che dalla ricaduta dei fumi non siano interessati centri abitati. In questo caso il proponente dovrà stimare con un modello di simulazione della dispersione degli inquinanti, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, ed alimentato con un anno di informazioni meteorologiche prodotte da ARPA LAZIO, il comportamento dell’impianto.

particolare dovrà:

a. simulare a livello orario la distribuzione degli inquinanti in un dominio spaziale della dimensione di alcune decine di km;

b. sovrapporre al livello orario i valori simulati con i valori interpolati, sempre a livello orario, delle misure rilevate dalla rete regionale di qualità dell’aria relative al periodo cui si riferiscono i dati meteorologici;

c. valutare la prevista variazione degli standard di qualità dell’aria richiesti dalla normativa;

d. dimostrare che non ci siano significativi deterioramenti della qualità dell’aria in corrispondenza dei centri abitati;

Nell'autorizzazione la Provincia fissa un termine per l'adeguamento degli impianti che in ogni caso non può superare il 31 dicembre 2010;

3) Per gli impianti di cui al comma 1) e comma 2) valgono i limiti di emissione di seguito riportati, intesi come rapporto, espresso in mg/Nmc, tra massa di sostanza inquinante emessa e volume gassoso a condizioni normali; ove non diversamente specificato si intendono come valori medi orari.

OMISSIS