13) newsletter del 30 giugno 2011
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LINEE VITA
E’ sicuramente accaduto a qualcuno di chi legge, di avere ascoltato o visto della pubblicità che reclamizza interventi di Ditte o Imprese circa l’installazione di “c.d. linee vita” sulle unità immobiliari in genere, perché tassativamente obbligatoria. Si parla di unità immobiliari senza alcuna precisazione, così da indurre chi sente, a recepire il messaggio come se l’obbligatorietà di quanto pubblicizzato riguardasse anche i singoli appartamenti posti in un condominio, invece la realtà è tutt’altra.
Le “c.d. linee vita” sono degli ancoraggi sicuramente inamovibili, posti sulle coperture degli stabili, in luoghi privi di ringhiere o di altre protezioni, cui dovranno agganciarsi l’eventuali maestranze incaricate di particolari interventi di manutenzione, tipo i cavi di acciaio, che, posti nei transiti difficili di montagna, aiutano gli alpinisti della domenica a sentirsi dei veri escursionisti coraggiosi.
L’obbligo dell’installazione delle linee vita, per gli edifici esistenti (per i nuovi edifici l’onere dell’adempimento è a carico del costruttore), riguarda principalmente gli amministratori di condominio in adempimento del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che tra gli altri, all’art. 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto" prevede che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione compostida diversi elementi, tra cui:
cavi di acciaio inox;
guide o linee vita flessibili;
guide o linee vita rigide;
imbracature;
Questo per impedire la caduta accidentale dei lavoratori, dall’alto durante l’esecuzione degli interventi di manutenzione od altro, trattenendoli mediante i suddetti dispositivi.
Negli edifici condominiali la fattispecie di cui sopra interessa coperture in genere, non fruibili dai condomini, prive di protezione, quali tetti, lastrici solari, cornicioni, ecc. il cui accesso può rendersi indispensabile ai fini dell’ordinaria e straordinaria manutenzione e quindi la loro mancata posa in opera, in caso di esecuzione di lavori, rileva come una delle responsabilità dell’amministratore del condominio.
30 giugno 2011