05/06/2011

12) newsletter del 31 maggio 2011

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DELL’ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI (CONDOMINIALI)

 

E DEI TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

 

 

 

Si  vogliono con questa breve nota precisare due questioni, che qualche volta, sconosciute, sono invece molto rilevanti  per i partecipanti al condominio. La prima questione riguarda un rischio coperto dall’assicurazione dello stabile, solitamente costituita da una polizza, chiamata “GLOBALE FABBRICATI”, la seconda questione riguarda invece i termini (limiti temporali) per la denuncia dei sinistri.

Per la prima questione, prenderemo in considerazione il danno causato da fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di tubazioni, che è, di massima, il rischio coperto da ogni polizza, rimandando ad una lettura più attenta per gli altri rischi coperti.

Ebbene fino a qualche tempo fa, è risultato che molti proprietari pensassero che i danni causati da rottura di tubazioni private adducenti acqua sia potabile che di scarico, non fossero rischi coperti dall’assicurazione del condominio. Si pensava infatti che l’assicurazione, proprio perché condominiale, risarcisse i danni causati, in qualche modo, solamente da componenti o strutture condominiali. Quindi se la fuoriuscita dell’acqua avveniva da un tubo condominiale si investiva del problema l’amministratore del condominio per le misure da prendere, in caso diverso, quando il tubo danneggiato, da cui era fuoriuscita l’acqua, risultava privato, il proprietario provvedeva direttamente al risarcimento del danno. Questo era in contrasto sia con le condizioni generali di polizza, di non facile lettura per i non iniziati o per i non scrupolosi e sia con la logica del calcolo del premio annuale di assicurazione che veniva e viene calcolato sul valore dello stabile escluso il valore del terreno necessario per la sua edificazione (anche quello dei distacchi). Infatti il valore dello stabile, meglio indicato come valore di ricostruzione, considerato per il calcolo dell’ammontare del premio di polizza, comprende, oltre che le strutture e gli impianti condominiali, anche tutte le strutture ed impianti privati, che sono poi, in linea di massima, quelli posti in opera all’epoca della sua costruzione.

Da quanto sopra scaturisce quindi che il danno procurato dalla rottura di una tubazione di  acqua condotta di proprietà privata, inserita nello stabile, è coperto dall’assicurazione dello stabile condominiale che è tenuta a risarcire nei modi previsti, i proprietari delle cose danneggiate siano essi, il proprietario della tubazione da cui è fuoriuscita l’acqua o altri condòmini adiacenti o sottostanti o il condominiio come proprietario di spazi comuni danneggiati.

 

La seconda questione riguarda invece i limiti temporali della denuncia dei sinistri. Da una prima sommaria lettura, di quanto riportato  nelle condizioni generali delle  polizze delle diverse compagnie ove si afferma che:

“In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.”

si potrebbe dedurre che l’avviso del sinistro deve essere dato tassativamente entro tre giorni da quando l’assicurato ne abbia avuto notizia e quindi nel caso di sinistri non denunciati tempestivamente verrebbe a mancare l’obbligo del risarcimento da parte della Compagnia Assicuratrice.

Nulla di più errato perché l’obbligo del risarcimento non viene affatto a mancare se non per il decorrere del tempo di cui alle prescrizioni ordinarie.

Infatti da una più attenta lettura  della sopra citata condizione generale si deduce che la penale per non avere eseguito la comunicazione  nei tre giorni predetti scaturisce da quanto riportato nel secondo comma del predetto art. 1915 C.c. come appresso “Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”

Quindi i limiti dei tre giorni previsti  in polizza non sono tassativi, ma se non rispettati possono solo produrre una riduzione dell’entità del risarcimento, in quanto il predetto secondo comma dell’art. 1915 del C.c., non vieta la denuncia tardiva, ma, in caso della sua effettuazione, consente all’assicuratore di ridurre l’indennità del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto,  prevedendo dunque un possibile risarcimento parziale.

 Per cui la denuncia tardiva è del tutto efficace ai fini della richiesta del risarcimento,  tale e quale come se fosse stata eseguita all’epoca del sinistro, con gli effetti riduttivi, se esistenti, del pregiudizio sofferto da dimostrare. Per maggiore chiarezza il pregiudizio, da dimostrare da parte dell’assicuratore, è il danno che a sua volta subisce per il ritardo della notizia del sinistro occorso all’assicurato.E’ poi da tenere presente che il richiamato secondo comma dell’art. 1915 del C.c. che disciplina la denuncia tardiva, risulta tra le disposizioni inderogabili richiamate dall’art. 1932 del C.c.

 

Roma 31 maggio 2011