10) newsletter del 31 marzo 2011 (2File) 1 File ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA Con l'entrata in vigore della Legge n. 73 del 22 maggio 2010, di conversione del decreto-legge 40/2010, vengono ampliate le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo o con semplice comunicazione, e per i quali non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.Possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo; d) i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola; e) le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Possono, invece, essere eseguiti previa comunicazione al Comune a) interventi di manutenzione straordinaria, compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Alla Comunicazione devono essere comunque allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione paesaggistica o eventuali pareri di altri Enti) e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata una relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2 File Avendo frequentato un corso di mediatore ed essendo stato iscritto in un organismo di mediazione “MEDIALEX srl” con sede in Viale Giulio Cesare, 95, Roma Tel. 06 3240233 ho ritenuto inserire, nelle newsletter, una breve nota sulnuovo Istituto Giuridico della Mediazione.MEDIAZIONE IN BREVE Dal 21 marzo 2011 la mediazione diviene obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (salvo proroga come qui sotto indicato).
Decreto. Legislativo 4/03/2010 n. 28
OMISSIS Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli enatanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, (è da precisare che, con quanto prescritto nel punto 16-decies dell’art.2 della Legge 26 febbraio 2011, n.10, il termine del 20 marzo 2011, per le sole controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, è stato prorogato di dodici mesi) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 ( quattro mesi). Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.OMISSIS Art. 24 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. COMPETENZE DELLA MEDIAZIONE A 1) CONDOMINIO, 2) DIRITTI REALI, 3) DIVISIONE, 4) SUCCESSIONI EREDITARIE, 5) PATTI DI FAMIGLIA;B 1) LOCAZIONE, 2) COMODATO, 3) AFFITTO DI AZIENDE;C 1) RISARCIMENTO DI DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI, 2) DA RESPONSABILITA' MEDICA;D 1) RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA';E 1) CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.Definizioni OMISSIS c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova normativa: Al ministero della Giustizia è stato istituito un doppio registro, quello degli Enti (pubblici o privati) che potranno gestire le “MEDIAZIONI” e quello degli Enti (pubblici o privati) che potranno formare i mediatori civili e commerciali. I mediatori civili e commerciali dovranno avere seguito un corso di formazione per un totale di 50 ore. Per essere iscritti come Enti eroganti servizi di mediazione, gli Enti richiedenti dovranno dimostrare quanto appresso: 1) Capacità finanziaria con il possesso da parte dell’Ente richiedente, di un capitale pari a quello necessario per la sottoscrizione di una s.r.l. (€ 10.000,00); 2) Capacità organizzativa con la dimostrazione da parte dell’ente richiedente di potere svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due provincie della stessa regione o anche di potere stipulare accordi (anche per un solo affare) con altri organismi di mediazione avvalendosi sia delle strutture che dei mediatori di quest’ultimi; 3) Il possesso di una polizza assicurativa, di importo non inferiore ad € 500.00,00, per la responsabilità che possa derivare a qualunque titolo dallo svolgimento dell’attività di mediazione; 4) L’onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti, di cui ai requisiti fissati al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, art. 13; 5) La trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo, compreso il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo e l’Ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; 6) Garanzie di indipendenza, imparzialità, riservatezza nello svolgimento dell’attività di mediazione ed anche la conformità del regolamento di mediazione dell’Ente alla legge e, oltretutto, al decreto Ministeriale in esame anche, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; 7) Disporre di un numero di mediatori non inferiore a 5 unità, che abbiano dichiarato di essere disposti a svolgere mediazioni per l’Ente richiedente, tenendo presente comunque che nessun mediatore potrà dichiararsi disponibile a svolgere mediazioni per più di 5 organismi; 8) Sede adeguata per lo svolgimento delle mediazioni. I mediatori , sia se laureati in materie giuridiche e sia se diplomati ma iscritti nei rispettivi collegi professionali, dovranno avere frequentato (con esito positivo) un corso di formazione della durata minima di n. 50 ore con prova finale di valutazione di almeno 4 ore. Dovranno aggiornarsi almeno ogni due anni mediante la frequenza di un corso diaggiornamento di durata complessiva non inferiore a 18 ore di lezione teorico-pratica.Il regolamento di ogni singolo organismo di mediazione dovrà obbligatoriamente:- indicare i luoghi ove si svolgeranno le mediazioni; - indicare le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di mediatore; - disciplinare le conseguenze sui procedimenti in corso in caso della sospensione e della cancellazione dell’organismo dal registro; - prevedere che il procedimento di mediazione non potrà avere inizio se non successivamente alla sottoscrizione del mediatore designato della dichiarazione d’imparzialità prevista dall’art. 14 del D. Lgs 28/10/2010 n. 180; - prevedere la consegna a tutte le parti, alla fine di ogni mediazione, di una idonea scheda di valutazione del servizio di mediazione, conforme al modello allegato al regolamento dell’organismo di mediazione, da trasmettersi, con modalità telematiche (posta certificata, fax) che ne assicurino il ricevimento, dall’organismo stesso al responsabile presso il Ministero della Giustizia; - prevedere la possibilità che il mediatore sia individuato di comune accordo tra le parti al fine della sua designazione da parte dell’organismo di mediazione; - garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione custoditi nell’apposito fascicolo registrato e numerato nell’ambito del “registro degli affari di mediazione”; - detenere Il registro degli affari di mediazione, che realizzato anche in formato elettronico, dovrà indicare le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo assegnato ai singolo procedimenti di mediazione, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e l’esito della mediazione; - prevedere che gli atti concernenti le mediazioni trattate siano conservatidall’organismo di mediazione per almeno un triennio decorrente dalla data della loro conclusione; e potrà prevedere una serie di altri elementi facoltativi non obbligatori, ma consentiti dalla normativa, che caratterizzeranno l’attività dell’organismo distinguendolo dagli altri, anche per le tariffe, quali:- la possibilità del mediatore di convocare personalmente le parti; - che la formulazione della proposta del mediatore, sia se richiesta di comune accordo dalle due parti e sia perché formulata dal mediatore prima di terminare la mediazione con un verbale negativo, possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti vogliono comunicare al nuovo mediatore; - la possibilità che la formulazione della proposta possa essere effettuata dal mediatore anche in assenza di una o più parti (una sorta di “proposta in contumacia”); - la possibilità per l'organismo di avvalersi di strutture, personale e mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli atti di mediazione; - la possibilità che il regolamento possa prevedere l'utilizzazione dei risultati delle negoziazioni paritetiche, basate su protocolli d'intesa tra le associazioni di consumatori, riconosciute dall'art. 137 del Codice del consumo e le imprese o loro associazioni, avente per oggetto la stessa controversia; - la formazione di separati elenchi di mediatori accreditati, elenchi suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; - la possibilità che la mediazione svolta dall’organismo sia limitata a specifiche materie che siano chiaramente individuate; Ogni organismo accreditato, al fine di mantenere il proprio accredito presso il Ministero della Giustizia e poter operare, dovrà svolto almeno 10 mediazioni in un biennio.
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